Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4408 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Chieti con sentenza depositata il 9.3.2008 accoglieva le opposizioni proposte contro, complessivamente, due decreti ingiuntivi e due ordinanze-ingiunzioni dalla Gestione liquidatoria della soppressa ULSS (OMISSIS) di Chieti, dalla Gestione liquidatoria della ULSS di Ortona, da D.D.A. e da D.L. F., aventi ad oggetto contributi e sanzioni amministrative pretese dall’Inps, che, a seguito di ispezioni compiute, riteneva che dovessero qualificarsi come rapporti di lavoro subordinati quelli intrattenuti, nella veste di rapporti di lavoro autonomo convenzionali, dalle menzionate ULSS con psicologi e assistenti sociali addetti a consultori familiari e con personale con funzioni di assistenza presso strutture scolastiche a soggetti handicappati, o di assistenza domiciliare.

A seguito di appello dell’Inps, la Corte d’appello de L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava le opposizioni.

La Corte osservava:

– dai verbali ispettivi depositati dall’INPS, contenenti anche le dichiarazioni dei lavoratori cui si riferivano le richieste contributive ed i provvedimenti sanzionatori, era risultato che gli psicologi ed i "sociologi" svolgevano la loro attività nei locali posti a disposizione dalle ASL e tutti svolgevano la loro attività secondo le direttive da queste impartite, con rispetto degli orari dalle stesse imposti, senza alcuna possibilità di organizzare il proprio lavoro, tanto che, anche in caso di assenza per malattia, dovevano giustificare l’assenza con rinvio di certificato medico;

– per gli psicologi ed i "sociologi", poi, era risultato che essi dovevano garantire la loro presenza in servizio indipendentemente dalla effettiva erogazione della prestazione professionale per mancanza di richieste e ciò confermava, insieme agli altri elementi, che oggetto del contratto stipulato con le ASL era la messa a disposizione delle proprie energie lavorative (il controllo della presenza in servizio essendo attuato a mezzo delle firme sia in entrata che in uscita), tratto tipico della prestazione subordinata;

– quanto poi al personale adibito all’assistenza scolastica agli handicappati, si trattava di lavoratori ai quali non era richiesta alcuna qualificazione, in quanto addetti a mansioni elementari connesse alle esigenze primarie dei portatori di handicap (ingresso in aula e servizi di toilette), che venivano disimpegnate sulla base delle direttive delle competenti autorità scolastiche e del personale del Servizio di tutela sociale della USL, con incarico legato all’anno scolastico e un monte ore settimanale prestabilito dalla USL; tale personale inoltre non aveva una organizzazione imprenditoriale, sia pure in forma elementare;

– lo stesso discorso valeva per il personale adibito all’assistenza domiciliare, la cui attività consisteva nella pulizia degli appartamenti degli assistiti e nell’acquisto di generi di diversa natura occorrenti ai medesimi, e nell’accompagnare gli stessi nelle passeggiate; del resto, dalle dichiarazioni rese agli ispettori, risultava che tali lavoratori rispettavano fasce orarie predeterminate dalle ASL, si attenevano alle mansioni pattuite, si sottoponevano al potere direttivo, disciplinare e di controllo dei responsabili delle Asl;

– pertanto dai dati risultanti dai verbali (il cui contenuto era stato confermato dagli ispettori sentiti come testi) non poteva sostenersi la natura autonoma del rapporto;

– la L. n. 498 del 1992, art. 13 (modificato dal D.L. n. 9 del 1993, convertito nella L. n. 67 del 1993), che prevede che i contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale stipulati dalle istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale sono sottratti agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere rapporti di subordinazione, non preclude l’accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto caratterizzata da subordinazione, in contrasto con il contenuto formale del contratto;

– non era dirimente l’affermazione che ai fini dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego è necessaria la selezione concorsuale, dato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l’ente pubblico al di fuori della procedura concorsuale può essere considerato come rapporto di fatto a norma dell’art. 2126 c.c., per il periodo per cui si è esplicato, comportando il diritto non solo alla retribuzione, ma anche alla copertura assicurativa.

La Gestione liquidatoria della soppressa ULSS di (OMISSIS) Chieti propone ricorso per cassazione con due motivi (il ricorso, secondo la sua intestazione, è stato proposto "contro" l’Inps ma è stato indirizzato anche "nei confronti" della Gestione liquidatoria della ULSS di Ortona, di D.D.A. e D.L.F..

L’Inps resiste con controricorso.

Memoria ex art. 378 c.p.c. della Gestione liquidatoria.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., della L. 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, come sostituito dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 6-bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 marzo 1993, n. 67.

Si sostiene che il giudice di appello non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 2094 c.c. e precisamente del principio secondo cui l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore – che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente sullo stesso lavoratore – al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Inoltre lo stesso giudice, in assenza di univoci elementi denotanti subordinazione o, quanto meno, in presenza di elementi compatibili con uno o l’altro tipo di rapporto, ha totalmente, e indebitamente, ignorato la qualificazione attribuita al rapporto dalla parti.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, artt. 115, 116 e 134 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 2697 c.c., art. 2699 c.c., e segg., dell’art. 48 della legge n. 833/1978, e inoltre omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo.

Si lamenta in primo luogo che l’ordinanza della Corte d’appello in data 28.1.2010, con cui era stata disposta la produzione da parte dell’Inps dei verbali degli interrogatori eseguiti dagli ispettori dell’Inps dei soggetti destinatari di incarichi da parte delle ULSS (oltre che della produzione da parte delle ULSS dei contratti stipulati con gli interessati), era priva di motivazione (richiesta invece dalla giurisprudenza) e priva dei presupposti necessari. Si sostiene inoltre che la medesima ordinanza era illegittima anche per violazione del principio dispositivo, in correlazione al fatto che l’Inps aveva di fatto mostrato la sua volontà di non avvalersi dell’interrogatorio libero dei lavoratori interessati, non curandone l’esecuzione dopo l’ammissione del relativo mezzo istruttorio e nessuna iniziativa al riguardo avendo assunto in sede di appello.

Si sostiene inoltre che semmai avrebbe dovuto ammettersi l’assunzione come testimoni dei lavoratori in questione, al fine di consentire all’appellata di interloquire con i lavoratori medesimi.

Sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, si osserva inoltre che soltanto 4 delle 12 dichiarazioni prodotte erano state rese da lavoratoci per cui è stato effettuato il recupero: si tratta delle assistenti domiciliari F.A. e M. A.M. e delle psicologhe D. e S.. Il fatto poi che, benchè la Corte avesse ritenuto necessarie ai fini della prova le dichiarazioni dei lavoratori, ne fosse stato acquisito un numero così esiguo a fronte dei 47 lavoratori interessati nel corso degli anni (7 psicologi, 20 assistenti scolastici e 20 assistenti domiciliari), palesa la mancanza di base probatoria della sentenza.

Ne conseguiva anche che in effetti la sentenza risultava basata sui verbali degli ispettori e sulle loro deposizioni di conferma, in violazione dei principi sui limiti del valore probatorio dei verbali ispettivi.

Ne risultava anche la contraddittorietà della sentenza, dato che nei verbali si rinveniva l’affermazione secondo cui dall’interrogatorio dei dipendenti non erano emersi elementi tali da far ritenere che per gli assistenti sociali e gli psicologi si possa trattare di lavoro subordinato mascherato, non essendo emersi elementi di subordinazione, e visto che analogo rilievo risultava formulato anche riguardo agli assistenti domiciliari, sia pur seguita dall’espressione di dubbi circa la validità nei loro confronti della convenzione, in considerazione della natura elementare delle mansioni, assimilabili a quelle svolte da una collaboratrice familiare o da un ausiliario come dipendente.

Il motivo svolge poi osservazioni specifiche riguardo all’effettiva configurazione dei rapporti con riferimento alle posizioni degli psicologi, degli assistenti (scolastici) degli studenti con handicap e degli assistenti domiciliari.

2. E’ opportuno premettere che il ricorso – tranne un cenno al complessivo svolgimento del processo – fa sempre riferimento all’azione di recupero di contributi e relativi accessori esperita dall’Inps nei confronti della ULSS (OMISSIS) di Chieti, sicchè deve ritenersi che l’impugnazione si riferisca al rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo conseguito dall’Inps nei confronti di detta ULSS, ora in Gestione liquidatoria a seguito della sua soppressione.

Tale identificazione dell’oggetto dell’impugnazione trova conferma anche nella doglianza con cui si sostiene che solo quattro delle lavoratoci di cui sono state prodotte le dichiarazioni sono riferibili all’azione di recupero, visto che tali lavoratrici, dalla documentazione trascritta nel ricorso, risultano avere intrattenuto rapporti con la ULSS di Chieti.

Deve anche ritenersi che il ricorso sia stato indirizzato anche alle parti del giudizio di appello diverse dall’Inps solo per notizia.

3. Passando all’esame del merito, è opportuno richiamare i principi enunciati da questa Corte secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 23455/2009 e similmente Cass. n. 16681/2007) e, più specificamente, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, essendo a tal fine sufficiente che da questa risulti che il convincimento si sia formato attraverso la valutazione degli elementi acquisiti considerati nel loro complesso, senza necessità di una specifica analisi e confutazione degli elementi ritenuti recessivi rispetto a quelli valutati di valore prevalente (Cass. n. 14371/2008).

Deve anche ricordarsi che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (cfr. Cass. n. 13858/2009).

Deve anche ricordarsi che la L. n. 498 del 1992, art. 13 (modificato dal D.L. n. 9 del 1993, convertito nella L. n. 67 del 1993), che prevede che i contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale stipulati dalle istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale sono sottratti agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere rapporti di subordinazione, non preclude l’accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto caratterizzata dalla subordinazione, in contrasto con il contenuto formale del contratto, potendo peraltro solo in relazione a tale opzione ermeneutica affermarsi la legittimità costituzionale del citato art. 13: cfr. Corte Cost. sent. n. 115 del 1994 (Cass. n. 13331/2002).

4. Deve osservarsi a questo punto che la Corte d’appello nel qualificare i rapporti in questione nell’ambito del lavoro subordinato ha fatto riferimento a pertinenti e corretti criteri, come quelli dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo di incaricati del datore di lavoro, del fecalizzarsi dell’oggetto del contratto nella prestazione delle sue energie lavorative da parte del lavoratore, della connessa importanza del rispetto di un orario di lavoro indicato dal datore di lavoro.

5. Con riferimento all’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, deve rilevarsi l’infondatezza della doglianza relativa alla acquisizione disposta d’ufficio dei verbali degli interrogatori eseguiti dagli ispettori dell’Inps, in quanto la Corte d’appello ha legittimante esercitato il potere di ammettere prove d’ufficio previsto dall’art. 437 c.p.c., che, come ripetutamente rilevato, ha certamente anche la funzione di rendere possibile l’acquisizione di quegli elementi istruttori che possano valere a chiarificare o convalidare gli elementi di prova già acquisiti (nella specie i verbali ispettivi e le deposizioni testimoniali degli ispettori) (cfr. Cass. n. 15618/2004, 278/2005, 5878/2011). Nè nella specie rileva la mancanza di una specifica motivazione a spiegazione delle ragioni dell’iniziativa adottata, in quanto la finalità suindicata era insita nel tipo di iniziativa adottata. Deve anche rilevarsi che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro, per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato – diverse dai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, per cui fanno piena prova -, forniscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice nel quadro delle complessive risultanze di causa (cfr. Cass. n. 3525/2005,15073/2008, 9251/2010).

I rilievi sulla solo parziale riferibilità delle dichiarazioni dei lavoratori alle posizione contributiva coinvolgente l’attuale ricorrente non meritano considerazione, in quanto impingono sui poteri valutativi del giudice di merito, che non risultano esercitati in maniera illogica o arbitraria. In particolare è logica la presenza di documentazione relativa ad altri rapporti giuridici oggetto di controversia nell’ambito del giudizio di merito.

Neanche comporta illogicità della motivazione il fatto che su taluni punti il giudice di merito abbia proceduto alla valutazione dei fatti in maniera non coincidente con le opinioni espresse dagli ispettori dell’Inps.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza, nulla disponendosi per le altre parti non costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio, in Euro 50,00 per esborsi ed Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge; nulla spese per gli altri intimati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *