Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36800 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

H.M.A., cittadino extra-comunitario, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 26.11/7.12.2010 del tribunale di Roma, in composizione monocratica, di rigetto della richiesta di riconoscimento del nesso di continuazione ex art. 671 c.p. tra quattro reati, di cui tre per furto e tentato furto, il quarto di inosservanza dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato, contestando il ragionamento giudiziale alla cui stregua il fatto che i reati de quibus fossero dello stesso tipo, condizionati dal fatto che il soggetto responsabile si trovasse senza permesso di soggiorno, destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione, e fossero stati commessi in un relativamente breve contesto temporale, non fosse sufficiente per desumerne l’unitaria deliberazione a commetterli.

Il ricorso non merita accoglimento alla stregua dei principi consolidati di questa Corte. Per intanto occorre rilevare che i reati si collocano in un non certo breve contesto temporale, dal Novembre 2007 al Febbraio 2009, attraverso il settembre-Dicembre 2008. Ma, al di là di questa motivazione, ai fini della decisione, deve in questa sede ribadirsi che in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica, peraltro nella specie problematica, degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.

Sussiste, invero, una radicale diversità tra l’identità della spinta criminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l’unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, 25.11.2009/19.1.2010, Marianera, Rv. 245970; Sez. 7, 16.12.2008/6.2.2009, D’Amato, R.V. 242476).

Ora il ricorrente non ha per nulla, al di là dei dati come esposti, offerto alla Corte elementi significativi deponenti per l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo sia pure a grandi linee, ma che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici hanno un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, per cui l’accertamento, che in tale fase è officioso e non comporta oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato, in base alle ragioni difensive, a semplici congetture o presunzioni.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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