Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36799

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, sezione per i minorenni, rigettava l’appello presentato nell’interesse di P.M. che ritenuto responsabile del reato di rapina era stato assolto in quanto non imputabile ma era stato ritenuto socialmente pericoloso e gli era stata applicata la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi per la durata di anni uno in una comunità. Osservava il tribunale che non vi era alcun dubbio che la condotta posta in essere fosse quella della rapina, anche se eseguita con modalità incoerenti e prive di scaltrezza ai danni di persona conosciuta, e riteneva che la mancanza di consapevolezza sul disvalore sociale della propria condotta determinava un pericolo per la collettività, in quanto l’imputato era affetto da malattia psichiatrica che determinava difficoltà a contenere impulsi e che poteva mettere lui e gli altri in condizioni di concreto pericolo. Osservava che nessuna misura minore poteva essere adottata mancando la possibilità di collocarlo presso la famiglia, inidonea a controllarlo ed a seguire le sue cure.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva mancanza e illogicità della motivazione, avendo omesso l’ordinanza di effettuare una autonoma valutazione dei criteri di cui all’art. 203 c.p. confondendo la malattia mentale con la pericolosità, senza tenere conto che si trattava di un incensurato.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere ritenuto inammissibile per la sua genericità, essendosi limitato in modo tautologico a ritenere non motivato il giudizio di pericolosità, che invece si era fondato sui comportamenti tenuti dell’imputato prima e durante il fatto, nonchè sui giudizi espressi dagli esperti che avevano rilevato l’incapacità del soggetto a resistere alle sue pulsioni e la necessità di sottoporlo a cure che solo in ambiente protetto potevano essere eseguite tenuto conto della impossibilità di farle in ambito familiare.

Il ricorrente minorenne non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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