Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4397 Azione del danneggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. M.M. propose appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 24841/03, con cui era stata rigettata la sua domanda di condanna della Milano ass.ni al pagamento dell’indennizzo previsto da una polizza di assicurazione sanitaria e relativo al rimborso delle spese sostenute per il parto cesareo da lei subito il 7.1.98 in ragione di Euro 11.637,32; in particolare, il primo giudice aveva ritenuto non più operativa la polizza, per essere esclusa la sua rinnovazione tacita e non rilevando l’accettazione dei premi in tempo successivo da parte dell’agente C.A., la quale era stata comunque citata in garanzia dalla compagnia assicuratrice ed aveva, a sua volta, chiamato in garanzia la Limmat ass.ni sul presupposto di essere assicurata da quest’ultima per la propria responsabilità civile.

1.2. La corte territoriale confermò il rigetto della domanda principale e la declaratoria di inammissibilità della chiamata in garanzia dispiegata dalla C., ma corresse la motivazione: in particolare, ritenendo rinnovata per facta concludentia la polizza, ma poi escludendo qualsiasi valida prova degli esborsi sostenuti e della loro riferibilità all’evento dannoso esposto; e condannò la M. alle spese di tutte le appellate.

1.3. Per la cassazione di tale sentenza, resa dalla corte di appello capitolina in data 18.2.10 con il n. 739 e notificata addì 8.4.10, propone ricorso la M., affidandosi ad un unico motivo; resistono con controricorso, dispiegando rispettivi ricorsi incidentali, la Milano ass.ni e la C., rispettivamente con uri unitario motivo e con quattro motivi; e, per la pubblica udienza del 28.2.12, prodotta memoria dalla Milano ass.ni, quest’ultima e la ricorrente prendono parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

3. La ricorrente formula un unitario motivo, rubricandolo "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c."; e, riprodotto il contenuto delle fatture che invece ribadisce essere state prodotte fin dal primo grado, nega la verità dell’affermazione della corte territoriale sull’assenza di prova, per poi rilevare che comunque su tutti quei documenti si era formata la non contestazione di controparte; e conclude, pur non potendo applicarsi alla fattispecie l’ormai abrogato art. 366 bis cod. proc. civ., con un quesito di diritto.

4. Nel suo controricorso, la Milano Assicurazioni spa deduce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso principale, ravvisando nella specie, a tutto concedere, un errore revocatorie; e soggiunge quindi l’insussistenza degli altri vizi denunziati, negando esservi stata mai alcuna mancata contestazione della documentazione, espressamente impugnata fin dalla sua comparsa di costituzione anche in ordine alla riferibilità dell’evento indennizzabile, ma soprattutto giammai esaminata in primo o in secondo grado e quindi mai oggetto di qualsiasì giudicato; inoltre, pur senza una specifica formula in tal senso, la stessa controricorrente chiede (pag. 14), nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avverso ricorso, demandarsi al giudice del rinvio le domande di manleva o garanzia o rimborso o rivalsa proposte da essa nei confronti dell’agente C.A., come pure la questione del quantum debeatur (anche in relazione alle previsioni di polizza sullo scoperto per l’ipotesi di esborsi presso istituti di cura o per medici non convenzionati con l’assicuratrice).

5. Dal canto suo, infine, la C. eccepisce l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., del ricorso principale, per poi dispiegare ricorso incidentale, articolato su quattro motivi:

5.1. con un primo (di violazione di norme di diritto, indicate peraltro negli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.), ella si duole della non rilevata novità della domanda di proroga del contratto, formulata in secondo grado in luogo di quella originaria di rinnovo della polizza;

5.2. con un secondo (di violazione di norme di diritto), ella contesta la mancata considerazione della nullità del contratto per insussistenza del rischio (essendo già certo lo stato interessante al momento dei pretesi rinnovo o proroga) o della sua annullabilità per omessa comunicazione di circostanze rilevanti per il consenso;

5.3. con un terzo (di violazione di norme di diritto), ella lamenta l’erroneità della tesi della rinnovabilità per facta concludentia della polizza infortuni, in difetto di prova sulla positiva ed univoca volontà delle parti in tal senso ed essendo mancate sia la ricompilazione dell’indispensabile previo questionario sanitario che la rinegoziazione delle condizioni;

5.4. con un quarto (di vizio motivazionale), ella protesta per l’omessa pronuncia sulle eccezioni processuali sollevate, in uno alla Milano Ass.ni spa, in relazione all’art. 345 cod. proc. civ..

6. Il ricorso principale è per un verso inammissibile, per altro verso infondato:

6.1. è inammissibile nella parte in cui censura la gravata sentenza per avere essa escluso la presenza, in atti e – specificamente – in sede di appello, di prove che la ricorrente sostiene invece essere state ritualmente versate, fornendone la descrizione e riproducendo anche in questa sede quella operata nell’indice delle produzioni di parte: ma in tal modo si deduce un errore di percezione del giudicante nell’acquisizione di dati di fatto dinanzi a lui e si rientra nel c.d. errore revocatorio; è infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito per avere ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.:

l’errore in questione, risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere invece denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, sempre che ne sussistano i presupposti (tra le ultime: Cass. 19 febbraio 2009, n. 4056, seguita poi almeno da Cass. 29 luglio 2011, n. 16659; in precedenza: Cass. 1 giugno 2007, n. 12904);

6.2. è, d’altra parte, infondato quanto alla prospettazione di una mancata contestazione: dal tenore degli atti della Milano Ass.ni spa, convenuta in primo grado, come riportati nel controricorso, risulta che essa abbia comunque negato non solo la fondatezza della domanda, iniziando con la negazione della persistente operatività della polizza, ma pure la sicura riferibilità della documentazione tutta prodotta ex adverso al sinistro denunziato; e tanto esime dal rilevare che comunque la contestazione dell’an debeatur non esigerebbe, al fine di evitare la formazione di qualunque giudicato sul quantum, la specifica ed analitica messa in discussione delle singole voci che compongono la pretesa (tanto che l’impugnazione di una pronuncia di condanna, contestata in punto di an, non impone, al fine di evitare il formarsi del giudicato anche sul punto, l’analitica contestazione delle singole voci della condanna con una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione: Cass. 15 settembre 2009, n. 19870).

7. La reiezione del ricorso principale determina il passaggio in giudicato del definitivo rigetto delle domande dispiegate dalla M. contro la Milano Ass.ni; poichè, poi, la seconda ha, in questa sede, dichiarato di riproporre le altre eccezioni e domande, compresa quella di manleva o garanzia o rimborso nei confronti della C., ma per il solo caso in cui fosse stato accolto il ricorso principale, viene meno l’interesse della Milano ad ulteriori pronunce sul merito delle questioni. Ne consegue ancora che, non essendo esposta al rischio di alcuna pronuncia in suo danno la chiamante, non sussisterebbe giammai la possibilità di una pronuncia in danno della chiamata in causa, il cui interesse al ricorso incidentale – da intendersi implicitamente condizionato all’accoglimento di quello principale – deve ritenersi venuto meno.

Del resto, per consolidato insegnamento, il ricorso incidentale deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ossia la soccombenza, sicchè non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non sono state decise, neppur implicitamente, dal giudice del merito, perchè assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere pregiudiziale (Cass. 19 marzo 1986, n. 1921). Così, in applicazione di tale principio, deve affermarsi che è assorbito il ricorso incidentale della parte chiamata in garanzia nel caso in cui sia dichiarato inammissibile o sia rigettato il ricorso dispiegato nei confronti del chiamante.

8. Al rigetto del principale ed all’assorbimento dell’incidentale conseguono la condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità anche nei confronti della chiamata in garanzia C. (per tutte: Cass. 21 marzo 2008, n 7374; Cass. 10 novembre 2011, n. 23552), in relazione all’attività processuale in concreto svolta da ciascuna delle controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale dispiegato da C.A.;

condanna M.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidandole: in favore della Milano ass.ni, in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; m favore di C. A., in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
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