Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Ragusa in sede di rito direttissimo non convalidava l’arresto di K.B. in quanto l’ordine di allontanamento non rispettato era stato illegittimamente emesso, potendo l’espulsione essere nel caso di specie realizzata solo con l’accompagnamento alla frontiera, con la conseguenza che non sussisteva il delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quater.

Avverso al decisione ricorreva per cassazione il P.M. deducendo che il giudice aveva indebitamente operato una valutazione di merito circa la fondatezza della imputazione non consentita in sede di convalida.

La corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. E’, bensì, fondata la censura del ricorrente per la denegata convalida dell’arresto, pacificamente eseguito nella flagranza del delitto, soccorrendo il principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo il quale il controllo del giudice non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria circa i presupposti richiesti per la privazione dello status libertatis. Tuttavia, successivamente alla proposizione del ricorso, essendo infruttuosamente spirato il termine stabilito per l’attuazione e/o per il recepimento, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; in proposito, è sopravvenuto il recentissimo arresto della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1, 28 aprile 2001, nel procedimento C-61/11PPU, sulla pregiudiziale interpretativa circa le disposizioni della suddetta direttiva, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter. La Corte della Unione ha stabilito che "La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, in particolare i suoi articoli 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; conseguentemente, ha affermato che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115". Il principio di diritto stabilito dal Giudice della Unione implica la disapplicazione della norma incriminatrice, la quale, nella specie, costituiva il titolo dell’arresto, nonchè delle norme processuali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 – quinquies circa l’arresto, strumentali alla pronta repressione della condotta dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento. Conclusivamente, laddove la disapplicazione delle succitate disposizioni osta, ormai, a che possa provvedersi, ora per allora, alla convalida dell’arresto (peraltro legittimamente operato all’atto della relativa esecuzione) e alla instaurazione del giudizio direttissimo, consegue la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente Pubblico Ministero alla proposta impugnazione, non più idonea a conseguire il risultato prefisso. Il difetto di interesse comporta la inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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