Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4396 Assicurazione contro i danni contro gli incendi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Nel 2004 P. e D.M. convennero in giudizio le assicuratrici Assitalia s.p.a. e UMS Generali Marine s.p.a. domandandone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del mancato pagamento da parte delle convenute dell’indennizzo da incendio, verificatosi nel 1992, di un capannone dove era svolta l’attività di produzione di "spalline" per capi d’abbigliamento da parte della società Spallmoda e Dotti s.n.c. di cui erano soci.

Esposero che avevano infruttuosamente ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 438.000.000 in quanto la provvisoria esecuzione era stata sospesa dal giudice dell’opposizione delle società d’assicurazione, peraltro respinta nel 1997, con sentenza confermata in appello nel 1999; che, in ragione del mancato pagamento, la società Spallmoda era fallita nel 1994; che, a seguito del fallimento della società, essi avevano subito danni patrimoniali e non patrimoniali, avendo riportato entrambi gravi malattie psichiche, comportanti un’invalidità del 50% per D.M. e del 40% per D.P..

Assitalia resistette eccependo anzitutto la prescrizione del credito ed il Tribunale di Bergamo respinse per questo la domanda con sentenza del 14.3.2007, confermata dalla Corte d’appello di Brescia, che ha respinto il gravame dei soccombenti, condannandoli alle spese di entrambi i gradi, con sentenza n. 48/10 del 14.3.2007. 2.- Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i D. affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso l’Assitalia.

La s.p.a. Assicurazioni Generali (quale cessionaria della Unione Mediterranea di Sicurtà s.p.a., già UMS) non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è improcedibile.

Vi si espone che la sentenza impugnata è stata notificata il 7 aprile 2010, ma col ricorso è stata depositata copia autentica della sentenza, rilasciata il 27 maggio 2010.

Si rende dunque applicabile il principio, enunciato dalle Sezioni unite con sentenza n. 9005 del 2009 (cui s’è uniformata la giurisprudenza successiva) secondo il quale la previsione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relazione di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata, avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1; e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

Nella specie, la copia notificata della sentenza non è stata prodotta.

2.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 4.200, di cui 4.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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