Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36796

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il S. Procuratore della Repubblica di Ragusa ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 25.3.2010 del tribunale della stessa città, in composizione monocratica con la quale non veniva convalidato l’arresto in flagranza e veniva rigettata la richiesta di ordinanza cautelare nei confronti del cittadino extra- comunitario R. J. per il reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 quater, per la considerazione che il predetto, sorpreso il 24.3.2010 nel territorio dello Stato malgrado un pregresso provvedimento amministrativo di espulsione del Prefetto di Ragusa, eseguito dal Questore della stessa città in data 17.3.2010, per il tempo ristretto non era riuscito a procurarsi il denaro per espatriare.

Contesta il P.M. ricorrente che la situazione di fatto come delineata dal giudice della convalida potesse costituire il giustificato motivo la cui assenza dalla norma incriminatrice è configurata come elemento normativo negativo della fattispecie, non ricavandosi dagli atti dell’arresto il suo stato di impossidenza.

Premesso che nessun appunto può muoversi agli operanti 17 arresto, la cui condotta deve ritenersi del tutto legittima per la modalità temporale inerente, comunque il ricorso non può accogliersi, perchè inammissibile per difetto di interesse, per l’assorbente ragione che il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato in seguito alla sentenza emessa in data 28.4.2011 della CtGUE nella causa C- 61/11PPU che ha imposto la disapplicazione, tra le altre, della disposizione di cui all’art. 14, comma 5 quater cit. perchè in contrasto con la direttiva 20008/115/CH (in tal senso già, Cass. Sez. 1, c.c. 28.4.2011 n. 1590, 1594, 1606/20119).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *