Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-11-2011, n. 5990 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, avendone dato avviso alle parti;

RITENUTO:

– che ad un primo, sommario esame, si rivela la non manifesta infondatezza dell’impugnazione proposta in primo grado dalla ricorrente; in particolare, non è manifestamente infondata l’impugnazione formulata nei confronti della disciplina regolamentare concernente i requisiti di idoneità fisica per l’assunzione nel ruolo dei Vigili del Fuoco ( d.P.C.M. 22.7.1987), e più precisamente la censura dedotta con riferimento al contrasto (asseritamente irragionevole) con la diversa disciplina vigente in materia di reclutamento dei Vigili del fuoco "volontari":

– che a questo proposito sembrano rilevanti le argomentazioni con le quali la ricorrente tende a dimostrare che il personale c.d. "volontario" dei VV.FF. non si differenzia da quello di ruolo, quanto a mansioni, modalità operative, responsabilità, etc., laddove l’unica differenza apprezzabile consiste nella temporaneità/precarietà del rapporto d’impiego; sicché può apparire incongruo e irrazionale che siano dettati requisiti d’idoneità fisica diversi per le due posizioni;

– che a questi fini viene in luce anche la considerazione che il bando di concorso di cui si discute riserva ben il 25% dei posti al personale c.d. "volontario" che aspira a trasformare il proprio rapporto di lavoro da temporaneo a permanente; il che concorre a mettere in dubbio la razionalità della disposizione impugnata;

– che rientrando per le suesposte ragioni nella sfera del possibile un esito favorevole del ricorso, non si può prescindere dalla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati, intendendosi per tali coloro che seguono l’interessata nella graduatoria concorsuale e pertanto avrebbero interesse a mantenere efficace la sua esclusione;

– che di conseguenza il Collegio deve rilevare, d’ufficio, l’incompletezza del contraddittorio in primo grado e annullare la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle disposizioni di attuazione;

– che sulle spese della presente fase del giudizio deciderà il giudice del rinvio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) annulla la sentenza appellata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle disposizioni di attuazione – anche ai fini della decisione sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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