Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36784 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Torino confermava la condanna di B.L. A. per il reato di cui all’art. 678 c.p. in quanto ritenuto responsabile della detenzione illegale di una miccia detonante, classificata materiale esplodente, e di 40 kg di nitrato di ammonio usabile per la preparazione di esplosivi. Osservava che l’imputato svolgeva le funzioni di fuochista nonchè di direttore dei lavori della cava dove erano stati rinvenuti gli oggetti; la miccia era ben visibile nel viottolo di ingresso alla cava e l’imputato aveva acquistato, con regolare autorizzazione quel tipo di miccia il giorno precedente e non vi era prova che fosse stata tutta utilizzata; il nitrato era in un container insieme ad oggetti chiaramente destinati alla fabbricazione di esplosivi e non vi era alcuna ragione che qualche soggetto estraneo avesse utilizzato quel luogo per occultare il materiale ritenuto di natura esplodente.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato deducendo la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva attribuito all’imputato la pertinenza del materiale esplodente senza alcun riscontro di natura oggettiva, ma solo considerazione di carattere logico e smentite dalla circostanza che colui che svolgeva funzioni di fuochista non aveva alcun compito di controllo del sito della cava. Quanto al nitrato non si era tenuto conto che si trattava di materiale che poteva avere anche la funzione di concimazione del terreno, senza contare che non era stata rinvenuta traccia del gasolio necessario per la miscelazione.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto propone una ricostruzione alternativa, operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione della corte territoriale appare del tutto congrua e logica, anche perchè rileva che il compito dell’imputato all’interno della cava non era solo di fuochista ma anche di direttore dei lavori, circostanza non contestata dall’imputato, dal che ne deriva il conseguente compito del controllo del perimetro della cava; a ciò aggiungasi che la miccia ritrovata era identica a quella che solo il giorno prima l’imputato aveva regolarmente acquistato, coincidenza che, unita al fatto che non vi era prova che l’avesse consumata per intero, deponeva per l’attribuibilità all’imputato della detenzione. Le medesime considerazioni valgono anche per il nitrato che risultava custodito in un container insieme ad altro materiale utilizzabile per la produzione di esplosivo e non vi era alcuna logica spiegazione alternativa a che tale materiale fosse nella sua disponibilità. Il non rinvenimento del gasolio non poteva costituire prova contraria a tale ricostruzione vista la facile reperibilità di detto liquido.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende (vedi Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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