Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Treviso riteneva M.M. responsabile del reato di cui all’art. 650 c.p. in quanto invitato dall’autorità di pubblica sicurezza a presentarsi per regolarizzare la sua posizione di soggiorno non si presentava senza giustificato motivo. Osservava che l’imputato aveva fornito il passaporto ma non un documento che dimostrasse la sua regolare posizione nello Stato e per questo era stato invitato a presentarsi all’ufficio immigrazione della Questura.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva violazione di legge in quanto il reato non sussisteva poichè l’imputato non era stato messo nelle condizioni di comprendere l’ordine che era stato emesso in quanto non era tradotto in una lingua a lui conosciuta, ma in francese e inglese; non era rilevante che il verbalizzante avesse attestato la sua conoscenza della lingua italiana. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la decisione annullata senza rinvio per motivazioni diverse da quelle enunciate nel ricorso.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. è necessario che l’ordine sia stato impartito in relazioni a situazioni che non siano già disciplinate in altre disposizioni normative, mentre nel caso di specie l’invito a presentarsi non poteva che riguardare un esito negativo per l’imputato quale quello dell’espulsione, già esplicitamente disciplinato dal procedimento previsto dalla L. n. 286 del 1998. Tale normativa individua una precisa sequenza di forme di esecuzione dell’espulsione che debbono essere osservate e non possono essere surrogate dall’ordine di presentarsi per regolarizzare la propria posizione emesso dagli organi di polizia (Sez. 1, 1 aprile 2009 n. 19154, rv. 243692; Sez. 1, 20 maggio 2010 n. 32974, rv. 248273).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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