Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Bologna 19/25.10.2010,di conferma della pregressa decisione del tribunale di Ravenna, sez. distaccata di Faenza che, in composizione monocratica, lo dichiarava colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 e art. 22, comma 12, infliggendogli la pena di mesi 11 di reclusione ed Euro 12.000 di multa.

I giudici dell’appello, a conferma dello sfruttamento di quattro extra-comunitari – V.G., S.I., M. M. e O.O. – sprovvisti di permesso di soggiorno, impiegati in lavori di panificazione presso l’impresa artigiana dell’imputato, oltre gli orari di norma, talvolta in ore notturne,con retribuzione non adeguata, prendendo spunto dalle dichiarazioni testimoniali del funzionario sindacale Ve.Vi. e di tali S.T. e G.A. che denunciavano, i secondi per aver lavorato in passato presso il panificio, le condizioni di sfruttamento di numerosi lavoranti, anche stranieri, facevano perno,per consolidare il loro discorso giustificativo, sugli esiti del sopralluogo effettuato presso l’azienda dagli agenti del commissariato di polizia di Faenza, nonchè e dal contenuto delle dichiarazioni dei quattro stranieri extra comunitari ivi sorpresi nel contesto dei lavori di panificazione.

Con due motivi di ricorso il C., contumace nei due gradi di giudizio di merito, denuncia, da un lato l’erronea rappresentazione e valutazione del materiale probatorio, inquinato dall’intento di calunnia delle dichiarazioni di S.T. e G.A., dall’altro, la insussistenza delle condizioni di sfruttamento dei quattro cittadini extracomunitari.

Il ricorsoci per sè, non merita accoglimento perchè infondato.

Invero si asserisce un intento calunnioso delle molteplici dichiarazioni testimoniali, senza spiegare le situazioni di fatto deponenti per una così definita intenzionalità. In genere si asserisce l’omessa considerazione giudiziale delle situazioni di fatto a contro prova degli elementi di accusa verificate senza però indicarne, o indicandone insufficientemente, la naturale tipologia, l’identità. Si asserisce ancora il carattere neutro delle dichiarazioni rese dalle quattro persone offese,senza però indicarne i contenuti o gli aspetti contrastanti con le puntuali indicazioni riportate e valorizzate per dare forza logica al discorso giustificativo giudiziale; che cioè i lavoratori venivano pagati con somme inferiori alle tariffe sindacali, che il lavoro si svolgeva talvolta in orari notturni, che sempre i lavoratori passavano la notte negli stessi locali di lavoro costretti a dormire in brandine poste in luoghi angusti.

Deve però rilevarsi la prescrizione della, al tempo della sua commissione, contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12: condotta permanente temporalmente collocata tra (OMISSIS) e prescritta ancor prima della sentenza impugnata. Ne consegue che deve eliminarsi il quantum di pena ricollegato al reato de qua e determinato in un mese di reclusione ed Euro mille di multa, giuste le richieste del P.M. in sede di giudizio di primo grado come recepite dalle sentenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall’art. 22, comma 12 D.Lgs. n. 286 del 1988 perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed Euro mille di multa; rigetta nei resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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