Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza datata 22.10/3.11.2010 la corte di appello di Napoli, su rinuncia degli appellanti, D.L.S. e D.L. I. di tutti i motivi di gravame ad eccezione della richiesta di una riduzione congrua della pena, riduceva quest’ultima da anni otto, mesi otto di reclusione ad anni cinque e mesi sei di reclusione, pena conseguente alla condanna, confermata, per i delitti di tentato omicidio ai danni di M.F. e di porto abusivo di pistola.

Ricorrevano avverso la decisione entrambi gli imputati, l’uno, D. L.S., denunciando la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 56 c.p., contestando cioè, con ragionamento diffuso, la sussistenza del tentativo e la carenza di motivazione sul punto, l’altro, D.L.I., contestando la mancata applicazione dell’art. 62 bis c.p., la ancora mancata comparazione delle circostanze e l’erronea indicazione della somma liquidata a titolo di rifusione delle spese sostenute per il grado di giudizio dalle parti civili.

Inammissibili entrambi i ricorsi.

D.L.S., come il coimputato D.L.I., ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto tentato di omicidio: ne consegue il necessario esonero del giudice dall’obbligo di motivare sul punto relativo alla dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto, dichiarazione peraltro sorretta dalla motivazione del primo giudice particolarmente diffusa e richiamata nel corpo motivazionale della decisione del giudice di appello. Del tutto poi fuori luogo si rivela il motivo del ricorso proposto da D.L.I. la cui rinuncia a quanto in questa sede richiesto emerge per tabulas, riservandosi il ricorrente di interloquire ,in sede di giudizio, solo su una riduzione congrua della pena, fermo restando la decisione di merito sugli accidentalia delicli. Non è dato ravvisare poi alcun errore nella determinazione delle spese stabilite a favore della parte civile quantificate in complessive Euro 450,00.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo ha proposto devono essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *