T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 12-11-2011, n. 8727 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il decreto 29 febbraio 2008 recante gli adempimenti conseguenti alla direttiva interministeriale 30 luglio 2007 in materia di criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria, adottato dal Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza pubblica del 2 novembre 2011 la parte ricorrente ha ribadito di non avere più interesse al presente ricorso.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

In considerazione della complessità delle vicende in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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