Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4386 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sassari il 6 giugno 2005 accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del Banco di Sardegna e proposta da D.R.A.F. e H.M.J. per un credito derivante da conto corrente bancario vantato dall’Istituto di credito perchè prescritto, essendo il credito decorsi dieci anni dalla data di estinzione del conto corrente per voltura a sofferenza.

Su gravame del Banco di Sardegna la Corte di appello di Cagliari- sezione distaccata di Sassari- il 9 dicembre 2009 riformava integralmente la sentenza di primo grado e condannava gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso gli originari opponenti, affidandosi ad un unico motivo, articolato sotto un duplice profilo.

Resiste con controricorso il Banco di Sardegna, che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.-Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2943 c.c., comma 4, in relazione all’art. 1219 c.c.;

contraddittorietà ed insufficiente ed illogica motivazione su un fatto decisivo per il giudizio) i ricorrenti, con il richiamo a giurisprudenza di questa Corte, lamentano che il giudice dell’appello, una volta preso atto che a decorrere dal 24 settembre 1992 non erano intervenuti altri atti interrottivi, erroneamente avrebbe ritenuto che, nella specie, non fosse maturata la prescrizione.

Al riguardo, va posto in rilievo che, come si evince dalla sentenza impugnata e non è contestato tra le parti, esisteva un unico rapporto di conto corrente e non risultava censurata la natura di riconoscimento del credito del Banco di Sardegna contenuto nella dichiarazione del 24 settembre 1992.

Assumono i ricorrenti che, essendo il decreto ingiuntivo stato notificato il 22 ottobre 2003, sarebbero decorsi i dieci anni, non essendo intervenuto altro atto interruttivo, non potendosi qualificare tale, come ha riconosciuto il giudice a quo; lo sconto di cambiali sul conto corrente in sofferenza avvenuto il (OMISSIS) nè il sollecito di pagamento, questo sì riconosciuto atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, del 21 febbraio 2002.

Infatti, simile sollecito non conterrebbe alcuna esplicitazione di una pretesa, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del destinatario e non avrebbe carattere di intimazione o di espressa richiesta formale e, a tutto concedere, si concreterebbe in una manifestazione di volontà di differimento e/o nulla di più che una semplice sollecitazione senza il carattere di intimazione e/o ad un invito a trattare che come tale non ha efficacia interruttiva.

In estrema sintesi, assumono i ricorrenti che non sarebbe stata vinta la presunzione implicita, derivante dal decorso del tempo da parte dell’Istituto, perchè l’atto esaminato dal giudice a quo non manifesterebbe la chiara volontà diretta ad ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

2.-La censura va disattesa.

Infatti, è sufficiente leggere la sentenza oggetto del ricorso per rendersi conto che, sebbene l’oggetto della missiva sia definito quale "proposta di sistemazione stragiudiziale, con specifico riferimento alla volontà di concordare un preciso piano di rimborso per quanto riguarda la sistemazione del residuo debito ancora in essere, il giudice dell’appello ha esaminato la frase successiva nella quale si faceva presente che trascorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della presente ci riteniamo autorizzati ad adottare nei vostri confronti, senza alcun ulteriore preavviso, tutte quelle decisioni che si ravviseranno del caso per tutelare nella più idonea maniera le ragioni del Banco, ponendo a vostro carico ogni maggiore spesa che si renderà a tale fine necessaria".

In virtù dei principi elaborati da questa Corte che richiama e che vanno ribaditi, il giudice dell’appello ha avuto mondo di porre in rilievo:

a) che da un lato il Banco di Sardegna si mostrava disponibile ad un accordo in merito al piano di rientro, ma, dall’altro manifestava la inequivoca volontà, una volta trascorsi i quindici giorni ivi indicati, di volere giudizialmente, all’esito dell’inutile decorso del ricordato termine, non potendosi interpretare diversamente la chiara volontà di assumere le decisioni più idonee con spese a carico dei debitori, per tutelare le ragioni creditorie;

b) che non occorreva nessuna costituzione in mora, essendo questo atto morfologicamente eterogeneo rispetto a quello interruttivo della prescrizione.

La interpretazione è logica, in aderenza al significato delle espressioni usate, ed immune da ogni vizio denunciato, per cui la valutazione del contenuto della missiva è incensurabile in questa sede (v. Cass. n. 23821/10).

Ed, inoltre, va pure posto in rilievo che quella parte della censura circa il difetto di prova a carico dell’Istituto di credito della ricezione della raccomandata in esame è generica e, peraltro, sembra nuova, perchè non sembra essere stato oggetto in precedenza (il profilo non è prospettato, peraltro, come omessa pronuncia o omesso esame) e che il riferimento alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania è irrilevante ai fini della decisione essendo intervenuta in un giudizio ex art. 512 c.p.c. e tratta di oggetto diverso da quello del presente giudizio.

Conclusivamente il ricorso principale va respinto, con l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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