Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, dichiarava B.A. colpevole del reato di omessa denuncia di armi e lo condannava alla pena di Euro 200 di ammenda, ritenendo applicabile la sola pena pecuniaria, ma in quantità prossima al massimo edittale per la gravita della condotta.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato il quale denunciava l’applicazione di una pena illegale cioè al di sopra del limite massimo stabilito ai sensi degli artt 38 e 221 TULPS, pari a Euro 103.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto il giudice ha applicato una pena illegale perchè superiore al massimo edittale pari a Euro 103, stabilito dagli artt. 38 e 221 TULPS e art. 58 Reg. TULPS, disposizioni applicabili in quanto la norma incriminatrice non contiene una autonoma pena edittale.

Deve pertanto essere disposto l’annullamento senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione che nel frattempo è maturata in data 27/2/2011.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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