Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28.2.11 la Corte d’Appello dell’Aquila dichiarava inammissibile perchè generico l’appello proposto da C. A. contro la sentenza del Tribunale di Chieti che, in data 13.2.07, lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 639 c.p..

Ricorre il C. contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento perchè, sebbene in forma stringata, l’appello aveva comunque esplicitato la richiesta di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche, il che bastava a radicare nella Corte territoriale l’obbligo di pronunciarsi a tale riguardo.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è manifestamente infondato, avendo l’impugnata ordinanza fatto corretta applicazione della regola per cui, ai sensi del combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) l’impugnazione è inammissibile per genericità del motivo ove non chiarisca le ragioni per cui chiede la riforma della decisione di prime cure, a tal fine non bastando – contrariamente a quanto suppone l’odierno ricorrente – il mero momento volitivo (la richiesta di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p., nel caso di specie) non accompagnato anche da un momento argomentativo in cui l’impugnante espliciti per quali ragioni, in fatto e/o in diritto, egli ritenga di meritare i benefici invocati.

2- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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