Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4383 Inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze in data 7 ottobre 2008 dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato in data 1 novembre 1998 tra Hotellerie s.r.l. e la Grossi Affari s.a.s. per inadempimento della società conduttrice che condannava al rilascio dell’immobile e spese di lite, fissando per la relativa esecuzione il 28 febbraio 2009.

Su gravame della Grossi Affari la sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Firenze il 18 gennaio 2010.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Grossi Affari, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Hotellerie s.r.l..

Motivi della decisione

1.-Preliminarmente il Collegio osserva che il ricorso non è inammissibile nè sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nè per asserita violazione del principio di autosufficienza, nè per presunta novità del primo motivo, come si può agevolmente rilevare dalla sentenza impugnata ed, invece, assume la società resistente.

2.-In punto di fatto, come si evince dalla sentenza impugnata, la SAI, proprietaria-locatore e la srl SO.GE’.NE.-conduttore stipularono un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale in data 1 novembre 1998.

Il 15 giugno 1999 la SO.GE.NE cedette l’azienda alla sas Grossi Affari che subentrò nel contratto.

Il bene fu venduto dalla SAI prima ad una società e poi da questa alla Hotellerie.

In virtù dell’art. 3 del contratto di locazione il canone doveva essere pagato in rate trimestrali anticipate entro i primi cinque giorni del trimestre.

Il canone scaduto il 5 gennaio 2007 fu pagato il 5 febbraio 2007.

Quello scaduto il 5 aprile 2007 fu pagato in data 8 maggio 2007 con valuta dal 18 maggio 2007.

Il canone scaduto il 5 luglio 2007 non venne pagato.

A fronte di ciò la locatrice intimò sfratto per morosità anche in virtù della clausola, ove espressamente era previsto che il pagamento del canone e/o degli oneri accessori doveva avvenire entro i "termini di legge". 3. La questione cruciale del ricorso riguarda l’interpretazione della clausola allorchè si parla di pagamento entro i termini di legge.

3.1.-Infatti, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 1362 c.c., art. 360 c.p.c., n. 3) la società ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe minimamente tenuto conto dei due profili-soggettivo ed oggettivo- da considerare nell’interpretazione del contratto (con richiamo a Cass. n. 20140/09).

La censura va disattesa.

Di vero, va precisato, come correttamente rileva il giudice dell’appello, che la clausola risolutiva di cui al n. 7 del contratto è stata invocata dalla locatrice in riferimento all’obbligo di tempestivo pagamento del canone e non già in riferimento al tempestivo pagamento degli oneri accessori.

L’inciso "termini di legge" è stato interpretato con il "comune sentire" e ad avviso del giudice a quo esso inciso non può avere altro significato che indicare i termini al cui rispetto il conduttore si era contrattualmente obbligato (p. 5 sentenza impugnata).

Si tratta di valutazione, che, per la sua logicità, sfugge al sindacato di questa Corte.

Comunque anche se si vuole ritenere il suddetto inciso come "ambiguo", così, peraltro, fa rilevare la ricorrente, esso è stato interpretato nell’unico senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto ( art. 1369 c.c.), ossia secondo la comune intenzione dei contraenti che con l’immissione di quella clausola avevano convenuto la tempestività inderogabile del pagamento.

Il giudice dell’appello, inoltre, passa al vaglio tutte le date relative ai vari trimestri per dedurne che il mancato pagamento dei canoni integrava un inadempimento colpevole, che rendeva applicabile la clausola risolutiva espressa, anche perchè in relazione alle modalità di pagamento il locatore-creditore aveva indicato al conduttore le coordinate bancarie di cui esso conduttore si poteva avvalere o servirsi di quanto disposto dall’art. 1182 c.c., per adempiere nel termine previsto alla sua obbligazione.

Questo argomentare risulta appagante sotto ogni profilo, restando solo da aggiungere, per completezza, che tutta la censura non accenna, nella sua stesura, all’art. 1456 c.c., e più che violazione di legge sembra proporre una interpretazione dell’inciso, diversa da quella ritenuta dal giudice dell’appello, ovvero una quaestio facti.

3.2.-Con il secondo motivo ( art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al terzo motivo di appello) va affermato che non sussiste il vizio denunciato perchè il giudice dell’appello non ha preso in considerazione il mancato pagamento degli accessori pure richiesto dall’attuale resistente, per cui essa ricorrente non sembra avervi interessi.

Ripetesi, l’inadempimento è stato ritenuto colpevole in riferimento al mancato pagamento, entro i termini di legge, del canone.

3.3.-Con il terzo motivo ( art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al motivo n. 2 dell’appello) la ricorrente lamenta che il giudice dell’appello, pur avendo riconosciuta la esistenza di una prassi negoziale che derogava in relazione al termine di pagamento, avrebbe poi concluso che detta prassi non era opponibile alla nuova locatrice.

Il motivo è da respingere.

La stessa ricorrente riconosce che si trattava di una "prassi negoziale", addirittura posta in essere nei confronti dei precedenti locatori ed è evidente che a fronte di una clausola risolutiva espressa la deroga alla stessa non poteva nè può configurarsi attraverso il cadenzarsi di tale prassi.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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