Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36769 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il P.M. presso il Tribunale di Torino ha proposto appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup presso il Tribunale di Torino, in data 15/2/2007, nel procedimento a carico di B.L., imputata di truffa e falso in danno della ASL3 di Torino, contestando il proscioglimento per la truffa.

Con sentenza in data 28/5/2010, la Corte di appello di Torino, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, disponeva la restituzione degli atti al Gup per la successiva trasmissione alla Corte di Cassazione.

Con atto in data 26 maggio 2011, il P.M. dichiarava di rinunziare al ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

A seguito della rinunzia del P.M. ricorrente, il ricorso è divenuto inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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