Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. Sequestro preventivo 36768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso in data 10 settembre 2009, con il quale il P.M. di Genova ha disposto la vendita di due autovetture, intestate alla moglie del ricorrente, già sottoposte a sequestro preventivo, convalidato dal Gip, dolendosi di provedimento abnorme.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: "I provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne1 qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), nè impugnabili, quantunque illegittimi" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34536 del 11/07/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 219598).

Nel caso di specie l’atto non è ricorribile per cassazione, nè può essere qualificato come abnorme in quanto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 che all’art. 151, (L) comma 3, recita: "la vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio". Non v’è dubbio che l’espressione "magistrato" sia riferibile tanto ai pubblico ministero quanto al giudice.

E’ appena il caso, poi, di rilevare che il ricorso è inammissibile anche perchè intempestivo in quanto è stato proposto in data 22/2/2001 avverso un provvedimento emesso in data 10/9/2009.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *