Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26 ottobre 2001 e depositato il successivo 8 novembre, la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente medico di ortopedia e traumatologia, indetto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Lagonegro (Pz) con delibera n. 1068 del 7 dicembre 2000.
Con nota del 20 giugno 2001 le è stato richiesto il titolo di specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia ovvero di altro titolo equipollente, cui la ricorrente ha dato riscontro con una dichiarazione e attestato di servizio, da cui risultava la qualità di dirigente medico "di ruolo" in ortopedia e traumatologia presso una struttura privata accreditata della medesima. A ciò, tuttavia, ha fatto seguito il provvedimento impugnato, che ha disposto l’esclusione della ricorrente per non aver dichiarato né comprovato il possesso della specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in disciplina equipollente o affine, in quanto dipendente di casa di cura privata e, quindi, non destinataria dell’esenzione di cui all’art. 56, co. 2, del d.P.R. n. 483 del 1997.
Deduce:
1. violazione della legge n. 421 del 1992, del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., degli artt. 22 e 56 del d.P.R. n. 483 del 1997. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, arbitrarietà.
2. Nuova violazione delle disposizioni legislative richiamate nella prima rubrica e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Disparità di trattamento, illogicità manifesta. Illegittimità derivata con riguardo all’impugnativa della norma regolamentare.
Si sono costituiti, con solo atto formale, sia il Ministero della Salute che la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All’Udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia, motivato dal fatto che il sanitario di livello dirigenziale presso una casa di cura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale fosse sprovvisto della specializzazione richiesta.
Con il primo articolato motivo la ricorrente censura l’interpretazione che l’Azienda U.S.L. n. 3 ha dato all’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, ritenendola in contrasto con la ratio della norma regolamentare medesima, nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché affetta da eccesso di potere.
In buona sostanza assume che il servizio presso una clinica accreditata dovrebbe essere equiparato a tutti gli effetti a quello presso il servizio sanitario, e, a tal fine, adduce una ampia ricostruzione della disciplina del settore, evidenziando l’effetto unificante che sarebbe da attribuire alla soppressione della posizione di assistente medico e la fusione con quella dell’aiuto.
In caso contrario, si creerebbe, in dispregio del principio generale di parità tra strutture pubbliche e private accreditate, una ingiustificata disparità di trattamento tra medici dipendenti delle une e delle altre, svolgenti medesime funzioni ed aventi uguali responsabilità.
Le censure, ancorché bene argomentate, non sono condivisibili.
In verità, la disposizione dell’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/1997 (Regolamento per i concorsi per la dirigenza del S.S.N.) è chiara nel riferimento al "personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto" quale specifica ipotesi di esenzione "dal requisito della specializzazione" (nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data) per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. diverse da quella di appartenenza.
La disposizione regolamentare (come ha chiarito la giurisprudenza, vedi T.A.R. Lazio, Sez. III, 22.04.2004, n. 3445, nonché T.A.R. Molise, 03.05.1999, n. 374) si riferisce al ruolo sanitario, e non ad altri ruoli, e quando ha voluto estendere la disciplina transitoria favorevole al personale inquadrato in altri ruoli, lo ha espressamente previsto come nel caso del funzionario psicologo del Ministero della Sanità o delle Regioni, come emerge dal D.P.R. n. 484/1997, art. 11 (Regolamento per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo del S.S.N.).
Né tale differenziazione (tra ruolo sanitario ed altri ruoli) appare – in linea astratta – in contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento, poiché la stessa trova fondamento nella diversità delle modalità di accesso a ciascuna tipologia di ruolo professionale e delle esperienze professionali acquisite nell’esercizio della funzione.
D’altro canto la più recente giurisprudenza del Giudice di appello (Consiglio di stato, sez. V, 17 gennaio 2011, n. 212) ha precisato che la norma applicata dall’Amministrazione non si presta ad equivoci circa la concessione dell’esonero della specializzazione a favore del solo personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, né si individuano argomenti per sostenere l’irrazionalità di tale disciplina.
Ha, altresì, chiarito, che il fondamento della differenziazione del trattamento tra il personale pubblico e quello privato va individuato nella circostanza che il rapporto con la struttura pubblica si instaura sulla base di una specifica disciplina destinata a garantire la preparazione del candidato al posto di ruolo, mentre analoghe formalità non sono prescritte per l’assunzione presso istituzioni sanitarie private.
Tale differenziazione trova conferma nell’art. 22 del d.P.R. 483 del 1997, che riconosce il servizio prestato nelle strutture private accreditate nella misura del 25%. Il minor punteggio riconosciuto a tale servizio comporta che la equiparazione si realizza solo attraverso la prestazione di un servizio di durata maggiore rispetto all’altro.
Alla luce delle suddette argomentazioni non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, essendo diverse le situazioni in cui versano le due categorie di medici
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.