Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 marzo 2010, il Giudice di Pace di Gonzaga dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.C., imputato di danneggiamento, per remissione tacita della querela, non essendo comparso il querelante.

Avverso tale sentenza propone ricorso il PG per violazione di legge, contestando che la mancata comparizione del querelante possa essere interpretata come remissione di querela.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente di questa Corte:

"Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante all’udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria non produce l’effetto della rimessione tacita della querela, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 28, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art. 21 D.Lgs. cit., nel caso di pluralità di persone offese". (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 2667 del 16/12/2003 Ud.

(dep. 27/01/2004) Rv. 227468; conf. Sez. 5, Sentenza n. 15093 del 24/02/2004 Cc. (dep. 30/03/2004) Rv. 228761; Sez. 5, Sentenza n. 5671 del 06/12/2004 Ud. (dep. 14/02/2005) Rv. 230740; Sez. 5, Sentenza n. 28152 del 01/04/2008 Cc. (dep. 09/07/2008) Rv. 240400).

Tale insegnamento è stato convalidato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno statuito che:

"Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 46088 del 30/10/2008 Ud. (dep. 15/12/2008) Rv.

241357).

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi al giudice di Pace di Gonzaga per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Gonzaga.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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