Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-11-2011, n. 6009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento di ricorso proposto dall’Associazione Verdi, Ambiente, Società – V.A.S. avverso il provvedimento n. 12752 del 28 maggio 2010 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria e il permesso di costruire n. 937 del 3 settembre 2010 del Comune di Genova, relativi al progetto di ristrutturazione di un edificio scolastico sito in Genova, via Amarena, di proprietà della controinteressata Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomute, annullava il provvedimento soprintendentizio con sequela d’inefficacia del permesso comunale, e condannava le Amministrazioni resistenti e la Fondazione controinteressata a rifondere all’Associazione ricorrente le spese di causa liquidate nell’importo complessivo di euro 9.000,00 oltre agli accessori di legge.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomute, affidato a un unico complesso motivo rubricato "erroneità dell’appellata sentenza per difetto di motivazione, omessa valutazione di circostanze decisive, travisamento dei fatti", chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza e in sua riforma, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Con "atto di costituzione e di rinuncia" del 27 settembre 2011, firmato dal legale rappresentante e dal difensore dell’Associazione appellata, oltre che, per adesione, dal legale rappresentante della Fondazione appellante, ritualmente notificato alle altre parti, si costituiva l’appellata Associazione Verdi, Ambiente, Società – V.A.S., originaria ricorrente, dichiarando di rinunciare al ricorso in primo grado ed agli effetti della sentenza di accoglimento impugnata dalla controparte, a spese del giudizio d’appello compensate fra le parti, esponendo che la Fondazione appellante aveva aderito alle richieste formulate da essa deducente per la mitigazione degli interventi progettati e per il loro miglior inserimento nell’ambiente, in particolare impegnandosi a rispettare, nell’esecuzione dei lavori approvati con i provvedimenti annullati dal Tribunale amministrativo regionale, le modalità esecutive meglio descritte nello stesso atto di costituzione.

4. All’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza di sospensiva, la causa su richiesta delle parti veniva trattenuta in decisione.

5. Tenuto conto (i) della ritualità della rinuncia dall’Associazione appellata al ricorso in primo grado, (ii) della tempestività e ritualità della relativa notifica alle controparti, (iii) dell’espressa adesione dell’odierna appellante all’atto di rinuncia, (iv) della mancata opposizione all’atto di rinuncia da parte delle Amministrazioni resistenti in primo grado (per gli effetti di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.), nonché (v) del richiamo all’accordo transattivo intervenuto tra le parti che prevede la compensazione delle spese di causa del presente grado, deve dichiararsi l’avvenuta estinzione del giudizio introdotto con il ricorso di primo grado e disporsi l’annullamento senza rinvio dell’appellata sentenza (con salvezza della statuizione sulle spese di primo grado, giusta correlativa clausola dell’accordo transattivo), con sequela di declaratoria d’improcedibilità dell’appello, non essendo l’impugnazione più sostenuta da alcun interesse di carattere processuale e sostanziale in conseguenza dell’estinzione del ricorso di primo grado e della caducazione degli effetti dell’impugnata sentenza, sfavorevoli alla parte appellante.

6. Giusta accordo delle parti (e ricorrendone comunque i presupposti di legge), le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate fra tutte le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto:

– dichiara estinto il ricorso di primo grado (R.G. n. 860/2010 T.a.r. per la Liguria) e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza indicata in epigrafe, ad eccezione della statuizione sulle spese;

– dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza d’interesse;

– dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio (ferma restando la statuizione sulle spese di primo grado, contenuta nell’impugnata sentenza).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *