Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-11-2011, n. 6008 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il professor A. L. P., associato in Antropologia culturale e Antropologia politica presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Trieste, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso n. 283 del 2011, presentato avverso il provvedimento dirigenziale dell’Università degli studi di Salerno, recante individuazione degli idonei tra i candidati partecipanti al concorso per titoli ed esami indetto con bando pubblicato l’11 luglio 2008 per la copertura di complessivi sedici posti di professore ordinario, tra i quali, per il settore che qui interessa, al quale era riservato un posto, la controinteressata professoressa Piera De Luna.

I) Il ricorso di primo grado lamentava l’omessa considerazione della carenza, in capo alla controinteressata, del titolo di ricercatore confermato alla data indicata nel bando quale scadenza del termine per la presentazione delle domande; l’omessa considerazione del tiolo di dottore di ricerca, posseduta dal ricorrente in aggiunta a quello di professore associato; l’esito della valutazione condotta dalla commissione sul merito delle pubblicazioni.

Tali censure, respinte dal Tar, sono riproposte in questo secondo grado, nel quale si sono costituite, per resistere, le Amministrazioni intimate e la controinteressata.

Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2011 è stata accolta la domanda cautelare avanzata con l’appello, e, con il consenso delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

II) L’appello è fondato, sotto il secondo dei profili sopra ricordati.

Va innanzitutto respinta l’eccezione, svolta dalla controintreressata De Luna, risultata idonea in esito alla procedura contestata insieme al professor Ignazio Buttitta, di inammissibilità del ricorso di primo grado e dell’appello per omessa notificazione a quest’ultimo candidato, al quale, in quanto interessato alla conservazione del risultato del concorso, dovrebbe essere riconosciuta la veste di ulteriore controinteressato sostanziale.

L’eccezione non può essere accolta, poiché, come risulta dal tenore delle censura e delle domande svolte dal ricorrente, il suo interesse è rivolto non all’annullamento della procedura concorsuale nel suo insieme, ma ad una più favorevole valutazione comparativa in relazione alla specifica posizione riconosciuta alla professoressa De Luna; in altre parole, il senso dei motivi del ricorso, e l’interesse che li sorregge, non comporta, in caso di accoglimento, l’obbligo, per l’Università, di rinnovare funditus tutti gli atti del concorso successivi al bando, ma soltanto quello di rimettere in comparazione le posizioni del ricorrente e della controinteressata, fermo il risultato conseguito dal professor Buttitta.

Il provvedimento finale di nomina dei vincitori non assume, infatti, le caratteristiche di un atto unitario, nel quale i giudizi relativi ai singoli candidati si stemperano perdendo la loro individualità per divenire meri componenti di un provvedimento unico ed indivisibile; pertanto, l’illegittimità relativa alla nomina di uno dei partecipanti non si riflette necessariamente sulle altre valutazioni, ove si tratti di un vizio limitato alla singola specifica valutazione, tale quindi da non invalidare l’intero procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 6484).

III) Nel merito, non è fondata la prima censura, sopra richiamata, relativa alla mancanza, in capo alla professoressa De Luna, della qualifica di ricercatore confermato alla data di scadenza del bando: come specifica l’art. 2 del bando stesso, nessuna limitazione in relazione al titolo di studio posseduto dal candidato poteva importare nella selezione, per la quale rilevavano i titoli posseduti e le pubblicazioni attestate (oltre che, per i candidati che non rivestissero la qualifica di professore associato, l’esito della prova didattica).

La valutazione comparativa, pertanto, ben poteva riguardare sia professori associati sia ricercatori (sia candidati senza titolo di studio), e il giudizio finale doveva prescindere dal possesso di tale titolo, per essere conseguente alla selezione condotta alla luce dei criteri stabiliti dal bando stesso.

Il fatto che la candidata De Luna non fosse ricercatore confermato alla data di scadenza del bando non poteva, quindi, comportarne l’esclusione dalla procedura: e neppure rileva sotto il profilo, sottolineato nell’appello, della difformità dal vero della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione.

Alla data nella quale la dichiarazione è stata resa (8 agosto 2008) la signora De Luna era già stata sottoposta al giudizio per la conferma nel ruolo dei ricercatori confermati ed aveva ricevuto comunicazione dell’esito favorevole del giudizio stesso per mezzo della nota dirigenziale dell’Università di Salerno in data 24 aprile 2008. Tale circostanza, insieme alla retroattività degli effetti della immissione nel ruolo dei ricercatori confermati al 3 gennaio 2008, specificata nel decreto rettorale del 26 settembre 2008, relega la dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione a livello di mera imprecisione e, se si vuole, di errore sulla propria qualifica formale per mancata conoscenza della relativa normativa, ma ne esclude il rilievo preteso dall’appellante.

IV) Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

Risulta infatti dalla documentazione versata in atti che la Commissione giudicatrice non ha preso in considerazione il titolo di dottore di ricerca posseduto e documentato dal ricorrente, titolo che, quale contrappeso alla apertura della valutazione comparativa a prescindere dagli studi compiuti, avrebbe dovuto invece comportare una particolare e specifica attenzione ai fini della valutazione complessiva del curriculum del candidato.

Tale specifica considerazione, già necessaria per l’esame completo del valore, è, del resto, resa anche formalmente indispensabile dalla prescrizione contenuta nell’articolo 5 del bando, a norma del quale "costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: …d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca".

L’omissione di tale adempimento comporta quindi, di per sé, l’illegittimità del risultato che ne è scaturito in danno del ricorrente, senza che, in contrario, possano avere ingresso considerazioni, invece ritenute impeditive dal Tar, in ordine alla mancata prova della rilevanza ai fini del giudizio finale.

Questo giudizio, infatti, è frutto non di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando: non è possibile, quindi, dedurre dalla mancata prova della importanza determinante del fattore omesso l’inammissibilità della censura, proprio perché il fattore omesso non rileva di per sé, ma quale elemento necessario di una completa e complessa valutazione.

D’altra parte, il fatto che l’appellante ha partecipato al concorso nella qualità di professore associato, a differenza dell’appellata che vi ha partecipato quale ricercatrice, in assenza di rilevazione da parte della commissione della eccezionalità o della eccellenza della posizione di quest’ultima, evidenzia che la valutazione finale comparativa avrebbe potuto avere un esito diverso, qualora si fosse basata sulle complessive risultanze e in particolare anche sul titolo di dottore di ricerca.

V) Consegue dall’accoglimento del motivo appena esaminato l’annullamento del giudizio e dei provvedimenti conseguenti, nei limiti dell’interesse dedotto in causa, relativo alle posizioni del ricorrente e della candidata De Luna: l’esecuzione della sentenza comporta l’obbligo per l’Università di riprendere il procedimento valutativo dei due candidati con specifica considerazione del titolo di dottore di ricerca in possesso dell’appellante, nell’ambito di una rinnovata valutazione – ora per allora – delle rispettive posizioni.

La doverosa ripresa del procedimento esime il Collegio dall’esaminare l’ulteriore motivo di appello, che rimane, quindi, assorbito dall’esito complessivo del giudizio.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza, nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 7494 del 2011, lo accoglie nei limiti indicati in motivazionee, per l’effetto, in accoglimento parziale del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi precisati nella medesima motivazione e con esclusivo riferimento alla posizione delle parti nel presente giudizio.

Condanna l’Università appellata a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio, nella misura di 1.500 (millecinquecento) euro, oltre IVA e CPA; compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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