Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4374 Leasing

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 15 settembre del 1990, a seguito del tamponamento da parte di un veicolo assicurato presso la SAPA s.p.a., un incendio distrusse, con l’intero suo contenuto, un furgone di proprietà della Technoleasing s.p.a. e da questa concessa in locazione finanziaria, nell’aprile del 1990, alla Dangel Furs.

Con altra convenzione del 13 settembre del 1990, la concedente aveva altresì trasferito in leasing alla medesima utilizzatrice un arredo completo di mobili per negozi di abbigliamento.

A seguito della perdita del veicolo, venuto meno l’oggetto di uno dei due contratti, la società di leasing richiese alla controparte il pagamento dei residui canoni attualizzati relativi al furgone.

Inevasa tale richiesta, non avendo ricevuto l’indennizzo assicurativo e avendo l’utilizzatrice sospeso la corresponsione dei canoni per il leasing relativo ai mobili, la Technoleasing chiese la risoluzione di diritto dei due contratti, ottenendo dal pretore di Sondrio un decreto ingiuntivo nei confronti della Dangel avente ad oggetto tanto le somme dovute a titolo di pagamento dei canoni di leasing scaduti relativi ai due contratti (per un importo pari ad oltre 48 milioni di lire) quanto quelle relative ai mobili da arredamento.

A seguito di opposizione proposta dall’odierna ricorrente, il giudice di primo grado confermò il provvedimento monitorio, con sentenza a sua volta confermata dal Tribunale di Sondrio ma cassata con rinvio da questa Corte che, rilevata l’incompetenza per valore del pretore e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo, rinviò la causa alla corte di appello di Milano.

La corte meneghina, investita del procedimento a seguito di riassunzione da parte di entrambi i soggetti in lite, avendo in limine rilevato la cessazione della materia del contendere quanto ai mobili da arredamento, condannò la società utilizzatrice al pagamento dei canoni di leasing insoluti con riferimento ad entrambi i contratti. La sentenza è stata impugnata dalla Dangel Furs con ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo motivo di doglianza.

Resiste con controricorso la Bancaperta s.p.a. (già Technoleasing).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia congiuntamente (e senza ulteriori specificazioni) un vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. Entrambe le doglianze, da esaminarsi congiuntamente/attesane la intrinseca connessione sono del tutto infondate, sotto concorrenti profili.

La corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio (in consonanza con quanto già statuito dal tribunale di Sondrio) ha, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ritenuto del tutto legittima la pretesa della società concedente all’adempimento delle obbligazioni scaturenti dai due contratti di leasing tanto con riferimento ai canoni relativi al furgone – in relazione al quale nessun indennizzo fu mai erogato dalla compagnia assicuratrice -, in applicazione dell’art. 13 della convenzione negoziale stipulata inter partes e senza che assumesse giuridica rilevanza l’avviso del sinistro comunicato dalla concedente alla assicuratrice, ovvero che il mancato versamento dell’indennizzo stesso potesse in alcun modo essere ascritto a mala fede della concedente, quanto ai canoni dovuti per i mobili da arredo.

Le critiche mosse alla sentenza si infrangono, pertanto, sul corretto e condivisibile impianto motivazionale che la sorreggono, mentre il richiamo alla normativa dettata in tema di tutela del consumatore che, all’epilogo del motivo in esame, viene formulato dalla ricorrente (f. 28) deve ritenersi inammissibile (al di là della sua evidente infondatezza nel merito) per patente novità della doglianza, che non risulta mai proposta nel corso del giudizio, senza che, in spregio del principio di autosufficienza del ricorso, la difesa della Dangel Furs stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa.

A quanto sinora esposto consegue il rigetto del ricorso.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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