Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 maggio 2010, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Nola, in data 17 maggio 2006, che aveva condannato R.G. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa per i reati di ricettazione e riciclaggio di una autovettura e falsificazione della targa.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in rito e, nel merito, confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione sul punto.

Al riguardo ripropone l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per nullità della ordinanza del Tribunale che aveva rigettato istanza di differimento dell’udienza del 26 gennaio 2006 per legittimo impedimento del difensore, impegnato in diverso giudizio dinanzi alla corte d’assise di Napoli. In proposito si duole della motivazione della corte d’appello che aveva respinto l’istanza, ritenendo non sussistente il legittimo impedimento del difensore, per mancata indicazione delle ragioni che avevano reso impossibile la nomina di un sostituto processuale.

Con il secondo motivo si duole del difetto di motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che sul difensore incombe l’onere di indicare specificamente le ragioni che non consentono la nomina di un sostituto processuale.

"Perchè possa ritenersi sussistente l’impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la quale, ai sensi dell’art. 486 c.p.p., comma 5, costituisce condizione per il rinvio dell’udienza, è necessario che il difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvederà alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 308 del 28/11/2000 Ud. (dep. 17/01/2001) Rv. 218157; in senso conforme, vedi:

Sez. 1, Sentenza n. 19794 del 26/02/2001 Cc. (dep. 15/05/2001) Rv.

219136; Sez. 3, Sentenza n. 247 del 05/11/2002 Ud. (dep. 09/01/2003) Rv. 223004; Sez. 2, Sentenza n. 48771 del 01/12/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 227693; Sez. 1, Sentenza n. 13351 del 11/02/2004 Ud.

(dep. 18/03/2004) Rv. 228160; sez. 5, Sentenza n. 43062 del 11/10/2007 Ud. (dep. 21/11/2007) Rv. 238499).

Sul punto sono intervenute, più recentemente, le Sezioni che Unite di questa Corte che hanno statuito che:

"Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonchè all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen." (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244109).

Tanto premesso, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto sopra indicati.

Quanto al secondo motivo, concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena, le censure sono inammissibili, giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali e il comportamento dell’imputato – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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