Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-11-2011, n. 6007 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Istituto poligrafico dello Stato chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla società D. S. I. s.r.l. avverso l’aggiudicazione alla società C. S. D. S. s.r.l. per la realizzazione di un "sistema di controllo accessi presso il padiglione C del compleso Salario", in esito a gara nella quale la ricorrente in primo grado si era collocata al secondo posto.

I) La sentenza impugnata ha valorizzato il dato formale della mancata indicazione, in sede di offerta, dell’elemento richiesto dal capitolato, relativo alla ricapitolazione dei "termini del servizio di assistenza tecnica e servizio Help Desk come sopra descritto", vale a dire "con numero di telefonia fissa, e relativo operatore dedicato 24/24 ore 365 gg anno". Poiché tale indicazione era richiesta dal capitolato a pena di nullità dell’offerta, secondo il Tar la Controsecurity s.r.lo. avredde dovuto essere esclusa dalla gara.

II) L’Istituto propone appello sostenendo che l’elemento mancante non era stato riportato nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposta ai fini della partecipazione, così potendosi riportare l’incompletezza nella quale sono incorsi tutti i concorrenti, tranne la DAB s.r.l., a errore della stessa stazione appaltante; che la completezza dell’offerta era comunque da desumersi dalla dichiarazione resa dalla aggiudicataria ai sensi dell’allegato B, nella quale la stessa accettava tutte le clausole e le prescrizioni contenute, tra l’altro, nel capitolato di gara e nel piano di sicurezza e di coordinamento; che l’ammissione di tutte le offerte, e quindi anche di quella della società poi aggiudicataria, decisa in sede di gara, rispondeva al principio del favor partecipationis.

III) L’appello è fondato, e in tal senso il Collegio ritiene di pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., avendo di ciò avvertito le parti in giudizio.

La specifica ricapitolazione pretesa dal capitolato non assume, infatti, valore autonomo di distinto impegno negoziale da parte dell’offerente, il cui contenuto era compiutamente desumibile dalle precise indicazioni contenute negli atti depositati in allegato all’offerta, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione. La documentazione richiesta, da inserirsi nella busta A, relativa alla documentazione amministrativa, comprendeva l’accettazione integrale di tutte le clausole contenute, tra l’altro, nel capitolato tecnico (e quindi, implicitamente, anche dell’impegno di fornire il servizio di assistenza tecnica e help desk), e la dichiarazione "che si dispone di un ufficio tecnico sul territorio di Roma, con un numero di addetti operativi sufficienti a garantire nel periodo di garanzia interventi sul sistema, in caso di anomalie e guasti, entro quattro ore dalla richiesta": tali adempimenti sono stati puntualmente assolti dalla Controsecurity, come risulta dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal verbale della seduta del 16 novembre 2010, nel quale la Commissione ha verificato la presenza, negli allegati forniti dalla concorrenza, di tali elementi.

La circostanza che ben tre delle quattro concorrenti abbiano omesso di rendere la ricapitolazione di cui si discute, insieme alla omessa indicazione nel modello di partecipazione predisposto dalla stessa stazione appaltante, convince il Collegio della legittimità dell’operato della stessa nel ritenere che il favore per la massima partecipazione dovesse, nel caso di specie, far premio su considerazioni meramente formali, data la riconducibilità della specifica dichiarazione all’impegno contrattuale complessivamente assunto.

IV) La sentenza impugnata merita, pertanto, la riforma richiesta con l’appello, che deve essere accolto, ma le spese del giudizio possono essere compensate anche per il secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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