Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 maggio 2009, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 7 marzo 2006, che aveva condannato da D.M. alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di contraffazione di un certificato assicurativo.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, sollevando quattro motivo di gravame con i quali deduce:

1) Violazione della legge penale. Al riguardo deduce che il fatto non integrerebbe gli estremi del reato di falsità per difetto di offensività, poichè al momento dell’accertamento la polizza assicurativa risultava essere comunque scaduta, pertanto giuridicamente inidonea a produrre ogni effetto. Deduce pertanto che trattasi di falso non punibile.

2) manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova e del fatto. Al riguardo eccepisce che risultano prive di riscontro probatorio le asserzioni dei giudici di appello sul presunto utilizzo della polizza in epoca antecedente all’accertamento;

3) omessa motivazione circa l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato dedotta con i motivi d’appello. In proposito si duole che la sentenza impugnata non sembra affatto pronunziarsi sulla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato dedotta con i motivi d’appello.

4) Prescrizione del reato. Eccepisce che il reato di falsità in scrittura privata, accertato in data 31 gennaio 2003, si è prescritto per il decorso del termine della prescrizione di anni sette e mesi sei. Tale termine sarebbe maturato in data 31 agosto 2010 nell’intervallo fra la pronunzia della sentenza di secondo grado e la scadenza dei termini per il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di ricorso in tema di inoffensività del falso, e di vizio della motivazione sul punto, le censure sono manifestamente infondate. Il fatto che la falsa polizza fosse già scaduta al momento del controllo, non esclude l’offensività della contraffazione, idonea a ledere l’interesse alla fede pubblica tutelato dalla norma penale.

Quanto al presunto utilizzo della polizza contraffatta prima della sua scadenza, le censure sollevate dal ricorrente, attengono a questioni di fatto che non possono essere oggetto di verifica in sede di legittimità.

Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, è il terzo motivo di ricorso in punto di difetto di motivazione in ordine al difetto dell’elemento soggettivo del reato dedotto con i motivi d’appello. Ha osservato, infatti la Corte d’appello, che il prevenuto all’atto del controllo mostrò al verbalizzante la polizza scaduta, allo scopo evidente di trarre in inganno l’agente accertatore ed evitare il fermo amministrativo dell’autovettura.

Infine per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione, è pacifico che l’inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio la prescrizione maturata nel corso del giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. (dep. 10/11/2009) Rv. 244999).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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