Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-11-2011, n. 6005 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha impugnato la sentenza del T.A.R. della Lombardia – Sezione staccata di Brescia con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile ubicato in area paesisticamente vincolata e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento in data 10 ottobre 2008 con cui la competente Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione ai fini paesistici rilasciata dal Comune di Tuscolano Maderno ai fini del recupero di un sottotetto a fini abitativi.

Con atto depositato in data 4 novembre 2011 la ricorrente in primo grado ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza in epigrafe.

In base a quanto esposto, occorre dichiarare l’estinzione del ricorso in primo grado annullando senza rinvio la sentenza in epigrafe e, per l’effetto, dichiarare improcedibile il ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto,

dichiara estinto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza indicata in epigrafe;

dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse;

dispone l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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