Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel novembre del 1990 G.S., premesso di avere effettuate alcune giocate vincenti presso l’Agenzia Ippica fiorentina – che aveva peraltro rifiutato di corrispondergli gli importi della vincita -, la convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze, chiedendone la condanna al pagamento della somma dovutagli.

La convenuta, nel costituirsi, eccepì che le giocate erano state effettuate dopo la conclusione della corsa, onde la nullità del contratto di scommessa per difetto di causa – conseguente alla anticipata conoscenza dei risultati delle corse – stante la natura aleatoria della convenzione negoziale de qua.

Il giudice di primo grado accolse la domanda dell’attore, ritenendo non provata la eccepita nullità del contratto sub specie dell’effettuazione della giocata a corsa ormai ultimata, senza che potesse giovare alla convenuta il disposto dell’art. 17 del regolamenti UNIRE a mente del quale l’accettazione delle scommesse poteva avvenire sino a che i cavalli non fossero allineati alla partenza – trattandosi di disposizione rivolta ai gestori delle scommesse e non agli scommettitori.

La corte di appello di Firenze, investita del gravame proposto dall’Agenzia, lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dalla società appellante con ricorso per cassazione articolato 3 in motivi.

Resiste con controricorso G.S..

Motivi della decisione

Il ricorso è nel suo complesso fondato, nei limiti di cui di qui a breve si dirà.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 2 e 17 del regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell’UNIRE, nonchè dell’art. 1325, n. 1, art. 1418 comma 2, artt. 1398, 1399, 2210, 2211, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3; insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se sia nullo/inesistente per mancanza di accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 1325 c.c., n. 1 e art. 1418 c.c., comma 2, il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell’art. 11 del Regolamento sulle scommesse sulle corse dei cavalli dell’UNIRE, mediante accettazione della scommessa, da parte dello sportellista dell’Agenzia ippica sfornito di speciale autorizzazione scritta e in difetto di successiva ratifica da parte del direttore dell’agenzia medesima, oltre il termine fissato dal predetto art. 17 "Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza".

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 2, 3 e 17 del Regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell’UNIRE, nonchè dell’art. 1933 c.c., comma 1, art. 1934 c.c., comma 1 e art. 1935 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Il motivo è sintetizzato nel quesito di diritto che segue: Se non dia azione in giudizio, ai sensi dell’art. 1933 c.c., comma 1, il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell’art. 11 del Regolamento UNIRE mediante accettazione della scommessa oltre il termine fissato dal predetto art. 11 "Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza".

Entrambi i motivi risultano (al di là di ogni valutazione di eventuale fondatezza nel merito), inammissibili in rito, sotto il duplice, concorrente profilo della rispettiva, assoluta novità – nè la questione del potere rappresentativo in capo allo sportellista e della eventuale, mancata ratifica del suo operata da parte del dominus negotii, nè quella oggi posta sub specie della mancata applicazione dell’art. 1933 c.c., risultano, difatti, mai dibattute in sede di merito (senza che la ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indichi alla Corte in quale fase del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa) -, nonchè, quanto alla prima doglianza, della sua erroneità quoad effecta (non potendo, in ipotesi, addivenirsi in nessun caso ad una declaratoria di nullità del negozio in guisa di petitum processuale invocato dalla ricorrente, risultando il negozio stesso valido sul piani genetico e meramente inefficacia su quello funzionale, poichè stipulato da un rappresentante che abbia in ipotesi ecceduto i limiti del potere rappresentativo a lui riconosciuto).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 2 e 17 del regolamento per le scommesse sulle corse per i cavalli dell’UNIRE, nonchè dell’art. 1325, n. 1, art. 1418, comma 2, artt. 1398, 1399, 2210, 2211, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3; insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto diverso profilo.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se sia nullo, per mancanza di causa/alea, ai sensi dell’art. 1325 c.c., n. 1 e art. 1418 c.c., comma 2, il contratto di scommessa a quota fissa concluso in violazione dell’art. 11 del Regolamento sulle scommesse sulle corse dei cavalli dell’UNIRE, mediante accettazione della scommessa oltre il termine fissato dal predetto art. 17 "Nel momento in cui i cavalli entrati in pista si siano allineati per la partenza".

Il motivo è fondato.

Non risulta sufficientemente scrutinato, difatti, in sede di merito, il profilo causale della convenzione negoziale di scommessa sotto il determinante profilo della sussistenza o meno dell’alea che necessariamente deve integrarne il contenuto.

Le circostanze (pacifiche in causa) del tutto anomale, sotto il profilo quantitativo/statistico, delle vincite conseguite dall’odierno resistente avrebbero, difatti, imposto una diversa e più approfondita disamina del profilo della conoscenza soggettiva del risultato delle corse, alla luce della indiscussa violazione dell’art. 17 del regolamento Unire, norma che, pur dettando una regola di comportamento rivolta ai gestori del giuoco (come esattamente opinato dal giudice territoriale), andava comunque posta in relazione con quella di cui al precedente art. 2, diretta inconfutabilmente agli scommettitori, per dirli incondizionatamente sottoposti alle norme regolamentari Unire, con disposizione la cui violazione, pur non idonea a reagire direttamente sulla validità del tessuto negoziale oggetto di controversia, offriva pur sempre un indiscutibile indizio rivelatore della probabile, soggettiva conoscenza del risultato della corsa, onde pervenire ad una più corretta ricostruzione del profilo causale del negozio stesso.

Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata conseguentemente cassata con rinvio.

Il procedimento va rinviato alla corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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