Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36755

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29/9/2010, la Corte di appello di Catanzaro, confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, in data 15/10/2008, che aveva condannato V.I. alla pena di Euro 200,00 di multa per il reato di danneggiamento di una autovettura, disponendo la correzione di alcuni errori materiali.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione.

Al riguardo eccepisce che l’episodio di danneggiamento del 7 gennaio non sarebbe punibile per difetto di una specifica istanza di punizione nell’atto di querela del 28 febbraio 2006. Sempre con riferimento a tale episodio, si duole del mancato controllo dell’attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, rilevando la presenza di contraddizioni nel narrato del teste N. e della teste D.C.. Infine si duole della mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in relazione alla richiesta di visione del DVD ed eccepisce che la Corte è incorsa in un errore di travisamento del fatto poichè dai fotogrammi estratti dal DVD non è riscontrabile alcuna azione dell’imputata intenta a rigare l’autovettura del N..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Per quanto riguarda le censure in punto di vizio della querela per la mancanza di una specifica istanza di punizione relativamente all’episodio del 7 gennaio 2006, il motivo è inammissibile per aspecificità poichè non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte:

"E’ inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22/01/2010 Ud. (dep. 26/03/2010) Rv. 246552).

Non avendo la ricorrente allegato o riprodotto nel ricorso l’atto di querela a cui fa riferimento, la doglianza non è ammissibile.

Ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza è la doglianza relativa al controllo di attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese. In particolare la Corte ha specificamente affrontato le doglianze sollevate con l’atto d’appello in punto di inattendibilità del querelante e di contraddizioni fra la deposizione del querelante e quella della di lui moglie, respingendole con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici (fol. 2).

Infine è inammissibile anche il terzo motivo relativo al diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per visionare il DVD in quanto la Corte, con una motivazione in fatto – incensurabile in questa sede – ha ritenuto che i fotogrammi estratti dal DVD fossero più che sufficienti per documentare la condotta illecita dell’agente.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile N.C. che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile N.C., che liquida in complessivi Euro 1.687,50, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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