Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2012, n. 4534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La controversia concerne la proprietà di una rampa di scale e di un terrazzino contesi tra l’originario attore F.B. e le convenute signore A. e A.D..

Il tribunale di Brescia ha ritenuto che le scale appartenevano al F. e che dovevano essere respinte le domande di entrambe le parti relative al terrazzino.

La Corte d’appello il 10 marzo 2006 rigettava il gravame proposto dalle convenute e accoglieva l’appello incidentale F. relativo al terrazzino, attribuitogli in forza della graffatura catastale ravvisata in atti.

Le A. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006, resistito da controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sotto due profili: a) "sulla valutazione delle prove orali in ordine alla intervenuta usucapione"; b) "sulla valutazione della ctu e delle mappe catastali".

Come rilevato dal procuratore generale in pubblica udienza, trattasi di ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, da ritenere inammissibile ex art. 366 bis c.p.c..

Si rileva infatti la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Il primo punto del motivo è inoltre irreparabilmmete carente sotto il profilo della autosufficienza e specificità; lamenta la errata considerazione di un teste, di cui nega che fosse legato da vincolo di parentela alle ricorrenti. Il ricorso non riferisce però da dove risulti detta circostanza, contraria a quanto risulta dalla sentenza.

Anche il secondo motivo, decifrabile solo a seguito di completa lettura, presenta analogo vizio. Si riferisce infatti, per contrastare la consulenza tecnica d’ufficio utilizzata dalla Corte di appello, a una diversa interpretazione della consulenza stessa, senza però riportare integralmente e per esteso il testo e gli elementi da cui desumere la errata interpretazione denunciata. Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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