Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36754 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 16.4.10 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna emessa il 6.7.09 all’esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di I.S. per il delitto di rapina aggravata ex art. 61 c.p., n. 5 commessa ai danni di A.A..

Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti in sede di merito:

l’ I. era stato identificato come autore della rapina perchè la persona offesa, dopo che le era stata sottratta con violenza la borsa, aveva memorizzato il numero di targa dell’auto a bordo della quale il malvivente si era dileguato, auto poi risultata di proprietà di tale C., moglie dell’ I.; costei aveva subito dichiarato alla polizia giudiziaria che il marito, a seguito di un litigio con lei, si era recato a casa dei propri genitori; solo in quel momento la donna si era accorta del furto dell’auto e, proprio nelle immediate vicinanze dell’abitazione dei genitori dell’ I., era stata poi rinvenuta la borsa della persona offesa, svuotata del denaro e dei valori bollati che conteneva. Inoltre, la A. aveva effettuato l’individuazione personale dell’ I., riconoscendolo senza ombra di dubbio come autore della rapina.

Tramite il proprio difensore l’ I. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 c.p.p., comma 1:

a) carenza di motivazione in ordine alla doglianza difensiva concernente il mancato approfondimento di quanto riferito dalla moglie del ricorrente nell’immediatezza delle indagini, circa il fatto che il marito si trovava a casa dei genitori, ove la polizia si era recata solo la mattina seguente; se gli inquirenti vi si fossero recati nell’immediatezza della rapina avrebbero potuto perquisire l’abitazione ed assumere s.i. dai presenti per accertare da quanto tempo l’ I. vi si trovasse; tutto ciò si risolveva in un mancato accertamento – irripetibile – della tesi difensiva, il che inficiava la completezza e la bontà delle indagini;

b) illogicità della motivazione con cui l’impugnata sentenza aveva dato credito all’individuazione personale eseguita dalla persona offesa nonostante che la A., nell’immediatezza della rapina, ne avesse descritto l’autore come una persona dall’apparente età di 45-50 anni, mentre l’ I. all’epoca del delitto non ne aveva ancora 30;

c) il reato di rapina andava derubricato in quello di furto con strappo p. e p. ex art. 624 bis c.p. perchè la violenza era stata esercitata direttamente sulla borsa della A., che ne aveva patito solo indirettamente la naturale fisica conseguenza, per altro senza che risultassero referti da cui desumere lesioni a carico della persona offesa; dunque, se ella aveva subito delle conseguenze dall’azione svolta dal ricorrente, si era trattato solo di ripercussioni involontarie e indirette;

d) insussistenza dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 5, a tal fine non bastando l’ora (22,30) e il luogo (cortile di un condominio) in cui era avvenuto il delitto, di guisa che non si comprendeva in cosa fosse consistito il concreto ostacolo all’altrui difesa;

e) mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4 e delle attenuanti generiche, nonostante la lieve entità del danno arrecato, in quanto dalla borsa della A. erano stati sottratti soltanto 50 Euro, una pen-drive e valori bollati di ammontare non specificato; nè per negare le attenuanti dell’art. 62 bis c.p. bastava il riferimento ai precedenti penali dell’ I..

Con motivi aggiunti il ricorrente, oltre ad insistere nelle doglianze già svolte nell’atto di impugnazione, deduceva che:

f) la borsa era stata ritrovata in viale (OMISSIS), mentre l’abitazione della madre dell’ I. si trovava all’interno del rione (OMISSIS); il rilievo che l’ I. non fosse stato trovato presso i propri genitori la mattina seguente ai fatti non aveva alcun significato, giacchè egli era tempestivamente uscito di casa per recarsi al lavoro; inoltre, il ricorrente era stato trovato dai militi, 5 giorni dopo i fatti, presso la propria abitazione, a dimostrazione della tranquillità conservata (e, infatti, la perquisizione dell’appartamento aveva dato esito negativo);

g) l’attendibilità dell’individuazione di persona era inficiata dal fatto che la A., prima di riconoscere l’ I., aveva già visionato delle foto segnaletiche che le erano state sottoposte dalla polizia giudiziaria (ma non si sapeva quali foto in particolare le fossero state mostrate); inoltre, l’uso da parte del ricorrente dell’autovettura della moglie non costituiva elemento indiziario a suo carico, essendo inverosimile che potesse adoperare l’auto della consorte per commettere una rapina;

h) si sarebbe potuto escludere l’aumento per la contestata recidiva, atteso che i precedenti penali dell’ I. erano risalenti e non particolarmente gravi.

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Il motivo che precede sub a) è estraneo al novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., che non consentono di dedurre mancati approfondimenti delle indagini nè ipotesi alternative, noto essendo che, affinchè sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile mediante ricorso per cassazione, non basta rappresentare la mera possibilità di una ricostruzione diversa da quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1 n. 13528 dell’11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).

D’altronde, la scelta del rito a prova contratta dimostra il disinteresse dell’imputato a far valere in dibattimento l’assunzione di prove a discarico, di guisa che non può poi dolersi di mancati approfondimenti, approfondimenti cui egli stesso ha rinunciato.

Nè la censura può riciclarsi sotto forma di pretesa omessa risposta ad una specifica doglianza: la giurisprudenza di questa Corte è costante nello statuire che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex aliis, Cass. Sez. 4 n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4 n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).

2-1 motivi che precedono sub b), f) e g) sostanzialmente svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ricostruito un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti ad ulteriore conforto della prova diretta costituita dal riconoscimento ad opera della persona offesa (il che supera l’impreciso riferimento alla apparente età del rapinatore); la A. aveva memorizzato il numero di targa dell’auto a bordo della quale l’autore del reato si era allontanato, auto di proprietà della moglie dell’ I. che, nell’arco temporale in cui era stata commessa la rapina, risultava essere stata presa proprio dall’odierno ricorrente; la borsa della A., svuotata del denaro e dei valori bollati che conteneva, era stata ritrovata nelle immediate vicinanze dell’abitazione dei genitori dell’ I..

Nè gioverebbe intendere le obiezioni circa la corrispondenza fra i caratteri fisio-somatici del ricorrente e quelli descritti dalla A. prima del riconoscimento come sostanziale denuncia di travisamento della prova, atteso che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve necessariamente trascriverla od allegare in copia il documento in cui è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l’esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, il ricorso non è autosufficiente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. F n. 32362 del 19.8.10, dep. 26.8.10).

A ciò si aggiunga che in questa sede un eventuale travisamento della prova risulta pregiudizialmente inibito dal rilievo – ormai largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte – che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell’atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2 n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007).

Ogni ulteriore difforme considerazione svolta dall’odierno ricorrente sollecita soltanto un ripensamento sulla delibazione in punto di fatto del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità. 3- Il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato perchè, per antico e costante insegnamento giurisprudenziale, la figura giuridica del furto con strappo fa luogo a quella della rapina tutte le volte che la violenza impiegata dall’agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche volontariamente alla persona, quale sviluppo di un’azione inizialmente rivolta soltanto all’impiego della forza fisica contro la cosa. Pertanto, qualora nel compimento dell’azione criminosa la vittima, trattenendo la borsa oggetto diretto della violenza, venga trascinata per qualche metro perchè cerca di resistere allo strappo (come avvenuto nel caso di specie), si è in presenza di dolo diretto esteso anche alla violenza sulla persona, atteso che il soggetto attivo deve volontariamente vincere una resistenza che va ben oltre la mera coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottrattagli (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. Sez. 2 n. 34206 del 3.10.06, dep. 12.10.06).

4- Il motivo che precede sub d) è manifestamente infondato perchè, anche a voler seguire la più restrittiva giurisprudenza secondo cui per ravvisare l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 5 non basta che il reato sia commesso di notte (v., da ultimo, Cass. Sez. 2 n. 3598 del 18.1.11, dep. 1.2.11), resta il dato – evidenziato dai giudici del merito – che la rapina per cui è processo è stata perpetrata non solo in orario notturno, ma anche in luogo isolato.

5- Manifestamente infondati sono i motivi che precedono sub e) e sub h).

Per costante giurisprudenza di questa S.C., ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità ( art. 62 c.p., n. 4) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perchè lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per realizzare il profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. Sez. 2 n. 21872 del 6.3.2001, dep. 30.5.2001, rv. 218795; Cass. Sez. 2 n. 12456 del 4.3.2008, dep. 20.3.2008, rv. 239749; Cass. Sez. 2 n. 41578 del 22.11.2006, dep. 19.12.2006, rv. 235386; Cass. Sez. 2 n. 30275 del 10.4.2002, dep. 5.9.2002, rv. 222784), vizi che il ricorrente non ha specificamente evidenziato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, è noto in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai precedenti penali dell’imputato, indice concreto della personalità del reo, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1 n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1 n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre), anche per quanto concerne la non esclusione della recidiva.

Le contrarie argomentazioni in proposito svolte in ricorso si riducono ad una mera istanza di rivisitazione, in fatto, della gravita della vicenda e della maggiore o minore significatività dei precedenti penali dell’ I., il che implica un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità. 6- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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