Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2012, n. 4533 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Napoli, a seguito di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, veniva chiamato a conoscere dell’opposizione proposta, da G.G. avverso alcune cartelle esattoriali relative a violazioni del codice della strada, per circa 4.600,00 Euro, in virtù delle quali era stata iscritta ipoteca comunicata il 7.02.2005.

Il giudice di pace il 10 ottobre 2008 rigettava l’opposizione su un duplice rilievo:

a) l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta ex art. 615 c.p.c.;

b) era tardiva perchè la data degli estratti di ruolo era il 18 febbraio, mentre il ricorso era stato depositato il 6 aprile, oltre il termine di trenta giorni.

G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13-14 ottobre 2009.

Gest Line spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè la sentenza qui impugnata era soggetta ad appello.

Risulta dagli atti che il ricorso del G. è stato qualificato ed esaminato dal giudice di pace in sede di rinvio quale ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, che egli ha ritenuto inammissibile.

In tal senso vale ricordare che il giudicante ha rimproverato al ricorrente di non aver proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.; ha poi aggiunto che, "anche a voler ritenere" applicabile l’opposizione ex art., L. n. 689 del 1981, per ricorrere avverso le cartelle esattoriali, l’opposizione de qua era tardiva.

Il mezzo di impugnazione applicabile doveva essere quello previsto, ratione temporis, in relazione alla sentenza impugnata.

L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile.

Ne consegue che, ove il giudice di primo grado abbia dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, sul rilievo che avverso l’atto impugnato doveva essere esperito un altro strumento, l’impugnazione proponibile avverso detta pronuncia è l’appello, e non il ricorso straordinario per cassazione (da ultimo Cass. 3712/11).

Giova ricordare che non era esperibile il rimedio del ricorso immediato per cassazione, in quanto trova applicazione nella specie la disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.

Detta norma, abrogando della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso le relative sentenze soggette alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello ( art. 339 c.p.c.).

La pronuncia del giudice di pace è stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed è soggetta a questa disciplina (Cass. 13019/07; 10775/08; SU 27339/08).

Doveva quindi essere impugnata davanti al tribunale territorialmente competente (SU 23285/10).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non si fa luogo a pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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