Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27.9.10 la Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna emessa il 14.1.10 all’esito di rito abbreviato dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di S.A. e I.G. per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di L.V.S. nonchè, per il solo I., anche di concorso in tentato furto pluriaggravato.

Tramite i rispettivi difensori ricorrevano il S. e l’ I. contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Entrambi i ricorrenti deducevano che:

a) il delitto di rapina andava configurato come furto con strappo ex art. 624 bis c.p., atteso che la violenza era diretta solo sulla cosa per separarla dalla persona;

b) il delitto di lesioni personali di cui al capo E) dell’editto accusatorio non era configurabile perchè, per potersi parlare di lesioni, sarebbe stata necessaria anche un’apprezzabile riduzione di funzionalità dell’arto, ma in assenza di singoli esami specifici, di prescrizione di cure, di segni esterni quali ecchimosi, ematomi, perdite di sangue od insorgenza di altri sintomi tipici delle lesioni il reato non era configurabile e la violenza doveva intendersi assorbita nel reato di rapina.

Il solo I. lamentava altresì:

c) erronea valutazione della prova nella parte in cui la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato ascrittogli al capo C) dell’editto accusatorio era stata affermata soltanto in base alla deposizione del teste oculare T.A., nonostante che questi avesse reso una deposizione poco affidabile perchè il fatto era avvenuto di notte, il teste era a distanza notevole dall’accaduto (aveva visto la scena dal balcone dalla propria abitazione) e ben difficilmente poteva memorizzare le sembianze fisiche di più soggetti (cinque) in movimento; per di più si era limitato a riferire solo della somiglianzà tra la corporatura e l’abbigliamento di uno degli autori del reato e quelli dell’ I.; inoltre, il ricorrente aveva giustificato la propria presenza nelle medesime circostanze topico-temporali del tentato furto con il fatto di essere in compagnia di una studentessa di cui non poteva fare il nome per ovvie ragioni di riservatezza; ulteriore errore di valutazione delle prove acquisite riguardava la contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alle s.i. rese dal proprietario della FIAT Stilo tg. (OMISSIS) utilizzata per il tentato furto, auto che sarebbe stata nella disponibilità dell’ I., mentre questi era stato poi fermato mentre si trovava a bordo di una YARIS Toyota; le prove a discarico, pur credibili, erano state ingiustificatamente giudicate recessive rispetto a quelle a carico;

d) quanto ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di L.V.S. (reati ascritti all’ I. e al S.), le intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra i due imputati non avevano alcuna connotazione probatoria se considerate separatamente rispetto all’individuazione fotografica operata dal teste agente A.N. a distanza di tre mesi dai fatti, nonostante che nell’immediatezza egli avesse riconosciuto altro soggetto quale autore della rapina e nessuno dei due odierni ricorrenti.

1 – I ricorsi sono infondati.

In ordine al motivo che precede sub a) si tenga presente che l’impugnata sentenza ha evidenziato che la rapina fu effettuata spintonando la persona offesa. Per costante giurisprudenza, anche soltanto uno spintone costituisce violenza sulla persona idonea ai fini del delitto p. e p. ex art. 628 c.p..

2 – Il motivo che precede sub b) è infondato perchè anche una mera contusione (nell’impugnata sentenza si da atto che la persona offesa riportò contusioni con trauma toracico e dell’arto inferiore sinistro giudicate guaribili in 5 gg. s.c.) comporta un’alterazione anatomica dell’organismo e, in quanto tale, costituisce malattia ai sensi dell’art. 582 c.p. (giurisprudenza costante: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5 n. 22781 del 26.4.10, dep. 15.6.10).

3 – I motivi che precedono sub c) e d) si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p..

Invero, sostanzialmente in essi si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente e logica hanno dedotto la penale responsabilità dell’ I. – in ordine al delitto di concorso in tentato furto pluriaggravato rubricato al capo C) – dalla deposizione del teste T..

Secondo quanto riportato nell’impugnata sentenza, il teste ebbe a riconoscere anche i tratti fisio-somatici dell’ I., osservando la scena dal momento in cui la persona (poi identificata nell’odierno ricorrente) era uscita dall’intercapedine del marciapiede antistante la banca ove era in corso il tentativo di furto non appena uno dei complici rimasto all’esterno aveva dato l’allarme a cagione del sopraggiungere delle forze dell’ordine, allertate proprio dal T..

L’impugnata sentenza ha, poi, correttamente valorizzato la descrizione dell’intera scena proveniente dal suddetto teste: sul luogo del tentato furto vi erano cinque persone, una delle quali aveva preso un borsone (contenente strumenti atti allo scasso, come poi accertato dalla polizia) dal bagagliaio della FIAT Stilo tg. (OMISSIS); tre persone avevano divelto la grata di ferro posta a protezione dell’intercapedine del marciapiede antistante l’istituto di credito, uno dei correi aveva poi dato l’allarme al sopraggiungere delle forze dell’ordine e uno di costoro, uscito da tale intercapedine, si era fermato all’altezza di un’autovettura parcheggiata nei pressi del bar "New Paradise".

In breve, l’impugnata sentenza da conto, senza che nella motivazione si ravvisino vizi logico-giuridici, del fatto che il teste T. ha osservato tutta la scena senza perdere di vista la persona che poi, fermata dalle forze di polizia allertate dal teste medesimo, fu identificata nell’ I..

Non vi è alcuna contraddizione circa il fatto che l’auto da cui era stato prelevato il borsone contenente gli attrezzi atti allo scasso fosse una FIAT Stilo tg. (OMISSIS) e il rilievo che all’arrivo delle forze dell’ordine l’ I. stesse per salire a bordo di una YARIS Toyota, ben potendo essere state utilizzate per raggiungere il luogo del delitto anche due auto.

Quanto ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di L.V.S. ascritti all’ I. e al S., l’impugnata sentenza si dilunga – con motivazione immune da censure – nell’evidenziare che le dichiarazioni e il riconoscimento effettuato dall’assistente della P.S. A.N. (genero della persona offesa L.V.S., che aveva assistito alla rapina), lette in chiave alle intercettazioni telefoniche, dimostrano la penale responsabilità degli odierni ricorrenti e la falsità della denuncia di furto del motociclo da loro adoperato nell’occasione, motociclo di proprietà del cognato dell’ I..

Del pari con motivazione immune da vizi logico-giuridici l’impugnata sentenza ha chiarito l’attendibilità del secondo riconoscimento, dando atto altresì dell’errore in cui era incorso l’ A. nell’immediatezza dei fatti.

Ogni ulteriore obiezione svolta in ricorso scivola sul piano dell’apprezzamento di fatto, estraneo alla presente sede.

4 – In conclusione, i ricorsi sono da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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