Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-11-2011, n. 6002 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 7 ottobre 2002, n. 6102, il Ministero dell’ambiente autorizzava la T. s.p.a. a costruire e porre in esercizio l’elettrodotto a 380 Kw Laino-Feroleto-Rizziconi (Cosenza), interessante anche terreni dei ricorrenti in primo grado.

Tale decreto, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, prevedeva, tra l’altro, che i lavori e le espropriazioni dovessero essere condotti a termine entro 36 mesi dallo stesso, cioè entro il 7 ottobre 2005.

Con successivi decreti, il Prefetto di Cosenza disponeva l’occupazione temporanea in via di urgenza sino al 6 ottobre 2005, salvo ulteriori proroghe; i lavori erano completati, dopo una proroga in data 5 ottobre 2005, il 30 ottobre 2005.

Con decreti in data 3 aprile 2006 il Prefetto pronunciava la imposizione di servitù permanente di elettrodotto sugli immobili dei ricorrenti.

1.1 Questi ultimi ricorrevano avverso tali ultime decisioni, impugnando altresì il decreto del 5 ottobre 2005, con il quale erano stati prorogati i termini per l’ultimazione delle espropriazioni e il completamento dei lavori di realizzazione dell’elettrodotto in questione.

Veniva eccepita l’illegittimità dei decreti di asservimento, in quanto facenti riferimento al citato decreto di proroga del 5 ottobre 2005, non indicante il nome dell’autorità emittente; l’illegittimità del decreto stesso per mancata notifica; sul presupposto fornito dai due precedenti motivi, l’illegittimità dei decreti impugnati in quanto il termine di ultimazione dei lavori, non correttamente prorogato, risultava già scaduto; il vizio di motivazione del decreto di proroga; l’illegittimità dei decreti di asservimento per essere intervenuti dopo la realizzazione dei lavori e dopo la scadenza del termine di occupazione di urgenza; l’illegittimità dei decreti per mancanza di valutazione di impatto ambientale; l’illegittimità del decreto di imposizione della servitù permanente per eccesso di potere per sviamento; la violazione delle norme a tutela della salute e di quelle, anche comunitarie, a tutela dell’ambiente.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria respingeva, con sentenza n. 2713 del 17 novembre 2010, i ricorsi avanzati.

Riteneva il giudice di primo grado, in via principale, la legittimità del decreto di proroga del 5 ottobre 2005, che risultava correttamente adottato sotto il suo aspetto formale, per quanto riguarda l’identificazione dell’autorità emittente. Non veniva accolta l’eccezione di mancata notifica, in quanto questa avrebbe potuto eventualmente incidere solo sulla decorrenza del termine per impugnare la proroga, non potendo invece determinare l’illegittimità del provvedimento.

Ancora, nel merito, il decreto di proroga risultava in linea con le previsioni normative che ne giustificano l’adozione in presenza di situazioni di forza maggiore o di fatti non addebitabili al concessionario: esso risultava quindi legittimo in quanto alla motivazione. Altri motivi di doglianza venivano dichiarati inammissibili o irricevibili in quanto riconducibili al decreto n. 6102 del 7 ottobre 2002 del Ministero dell’ambiente, già oggetto di precedenti ricorsi decisi da sentenze dello stesso Tribunale amministrativo (nn. 455 e 456 del 2007), poi confermate in appello.

3. Avverso tale decisione le parti soccombenti ricorrevano al Consiglio di Stato.

La causa veniva assunta in decisione presso questa VI Sezione del Consiglio di Stato l’11 ottobre 2011.

Il Collegio ritiene di dover esaminare pregiudizialmente il primo motivo di appello avanzato, relativo alla incompetenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.

La questione è sollevata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del Codice del processo amministrativo ed è rivolta avverso la implicita dichiarazione di competenza ritenuta sul tema dal giudice di primo grado.

Occorre ricordare come l’articolo 41, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) prevedesse la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con attribuzione alla competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, di tutte le controversie comunque attinenti alle procedure aventi ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di determinata potenza, nonché di quelle relative ad infrastrutture di trasporto comprese quelle di energia elettrica, ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale.

Il successivo comma 5 stabiliva che le norme dell’articolo 41 si applicassero anche ai processi in corso all’entrata in vigore della legge in questione, prescrivendo alla parte interessata l’onere di riassumere il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il giudizio in esame, che riguarda la trasmissione di energia elettrica nazionale, risulta pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, ed alle norme in essa previste avrebbe dovuto essere sottoposto.

L’articolo 41 della legge n. 99 del 2009 è stato abrogato dall’articolo 4, comma 1, lettera 43, di cui all’allegato 4 del Codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010. Il Codice prevede poi, all’articolo 135, comma 1, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio per la materia in oggetto. Nulla viene detto per i giudizi in corso, applicandosi pertanto i principi generali che disciplinano in materia la successione delle norme nel tempo.

Sul punto si è formato un indirizzo, nella giurisprudenza di diversi tribunali amministrativi, per cui per le controversie già sottoposte alla normativa di cui alla legge n. 99 del 2009 sussiste la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale Lazio. Ritiene la Sezione di condividere un tale indirizzo, in base alla considerazione, sopra ricordata, che è ciò che prevedeva la norma che disciplinava la materia al tempo di causa.

Il giudice competente potrà poi anche pronunciarsi, ove del caso, sulla tempestività della riassunzione del giudizio presso il Tribunale amministrativo del Lazio nei sessanta giorni previsti dall’articolo 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009.

Va pertanto riconosciuta in materia la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, risultando assorbite le ulteriori eccezioni avanzate nel merito.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciandosi sul ricorso in esame, lo accoglie, dichiarando in materia l’incompetenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria e la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *