Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36751

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 10.2.10 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna emessa il 18.4.08 dal Tribunale di S. Maria C.V. nei confronti di P.R. per i delitti di usura continuata e aggravata ed estorsione continuata.

Tramite il proprio difensore il P. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un unico motivo con il quale lamentava mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici del merito, senza adeguato e rigoroso vaglio critico, avevano dato credito alla versione resa dalla inattendibile persona offesa G.G., agente della polizia penitenziaria licenziato nel 2005 perchè coinvolto in un’estorsione;

il suo narrato presentava un solo riscontro, ma negativo, in quanto nella relazione di servizio del 4.12.2000 a firma dell’isp. S., in ottemperanza al servizio di appostamento disposto dalla Procura della Repubblica, si riferiva che non era stato possibile assistere ad alcuna consegna di denaro tra il P. e il G. perchè questi non aveva provveduto al pagamento.

1- Il ricorso è inammissibile.

Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr.

Cass. Sez. 2 n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497;

n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), nel caso in esame la censura svolta nell’atto di impugnazione si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., sostanzialmente dolendosi il P. della valutazione operata in punto di fatto dai giudici di primo e secondo grado, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno dato atto della credibilità delle accuse provenienti dalla testimonianza della persona offesa (cui non si applicano i canoni dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), compatibile con il referto medico acquisito agli atti (il G. aveva riferito di essere stato anche picchiato dall’odierno ricorrente, così come all’atto del referto aveva detto di essere stato vittima di un’aggressione) e non smentito da alcuna plausibile ricostruzione alternativa proposta in sede di merito dall’imputato.

Per il resto, con il riportare taluni brevi stralci della deposizione della persona offesa il ricorso non fa altro che sollecitare una rivisitazione in punto di fatto delle risultanze dibattimentali, il che è precluso innanzi alla Suprema Corte.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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