Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 28.4.10 il Tribunale di Ragusa condannava C. G. alla pena di Euro 100,00 di ammenda per il reato di incauto acquisto di un telefonino cellulare di provenienza furtiva, così derubricata l’originaria imputazione del delitto di cui all’art. 648 c.p..

Tramite il proprio difensore il C.G. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:

a) omessa declaratoria di prescrizione del reato, commesso il 2.8.04;

b) in subordine, violazione dell’art. 162 bis c.p. e art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis per mancata ammissione all’oblazione all’imputato che ne abbia fatto richiesta, una volta derubricata l’originaria accusa, e comunque per mancata rimessione in termini a tal fine.

1 – Il motivo che precede sub a) è fondato.

La sentenza impugnata è stata emessa il 28.4.10. Nel caso di specie trova applicazione, L. n. 251 del 2005, ex art. 10, comma 2, la previgente disciplina della prescrizione delle contravvenzioni in quanto più favorevole, poichè il reato risale al 2.8.04. Dunque, il termine massimo di prescrizione, interruzione compresa, è di anni 4 e mesi 6.

Tuttavia, per effetto di ripetute sospensioni del relativo decorso, la prescrizione si è compiuta soltanto in data 8.2.11, quindi successivamente alla gravata pronuncia.

Trova, quindi, applicazione il noto principio – ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 – per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione (v. infra la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione avanzato dal C.), anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1 n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4 n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).

Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep. 11.9.2001).

2- II motivo che precede sub b) è manifestamente infondato perchè trascura l’orientamento – da ribadirsi anche in questa sede – già da tempo espresso dalle S.U. di questa S.C., che con sentenza n. 7645 del 28.2.06, dep. 2.3.06, hanno statuito che la rimessione in termini ex art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, in caso di modifica dell’originario reato contestato, non trova applicazione quando la derubricazione sia stata disposta direttamente con la sentenza di condanna (come avvenuto nel caso di specie).

3- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *