Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2012, n. 4529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E’ controverso il pagamento della somma di Euro 1.105 circa, richiesta nel 2001 dal ricorrente L.R. alla intimata P.M., quale corrispettivo per la installazione di una serranda di un’autorimessa.

La domanda, accolta dal giudice di pace di Pescara, veniva respinta il 2 marzo 2006 dal tribunale del capoluogo, il quale riteneva che oggetto del contratto era la fornitura di una porta basculante analoga a quelle dei garages vicini e non una serranda avvolgibile, come quella installata.

L. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006.

La P. è rimasta intimata.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso consta di due motivi.

Entrambi denunciano vizi di motivazione sotto tutti i tre profili di cui all’art. 360 c.p.c..

Nessuno di essi contiene il requisito previsto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Tale normativa comporta che il motivo che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

L’omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Va aggiunto che in ogni caso il ricorso è inammissibile perchè le due censure si risolvono in una richiesta di rivisitazione nel merito del materiale probatorio acquisito.

Per contro il ricorso per cassazione consente alla Corte di legittimità soltanto il riesame della motivazione al fine di cogliere eventuali illogicità o incongruità della motivazione che siano decisive e cioè rendano la motivazione della sentenza impugnata inidonea a reggere la decisione.

I vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6064/08; 18709/07).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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