Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2012, n. 4528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Si apprende dal ricorso per cassazione che i signori \Marengo Loreto\, \Raffaella @Pompei\ e \Giorgio Maria @Pompei\ quali eredi di \Osvaldo @Marengo\ convenivano in giudizio di appello le signore \Jessè @D’Antrassi\ e \\Jone @D’Antrassi\, chiedendo la riforma della sentenza numero 1 emessa nel 2003 dal tribunale di Latina, sezione staccata di Terracina; che le sorelle \D’Antrassi\ si costituivano resistendo al gravame; che con sentenza del 4 luglio 20 05 l’appello veniva rigettato dalla corte di appello di Roma.

Gli originar attori hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006, al quale \Jessè @D’Antrassi\, anche quale rappresentante della sorella ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c..

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Va in primo luogo rilevato che il ricorso non è soggetto alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, poichè la sentenza impugnata è stata depositata prima del 2 marzo 2006, data con riferimento alla quale si applica la novella del giudizio di cassazione di cui alla normativa citata.

Resta irrilevante che il ricorso sia stato proposto successivamente, poichè il regime applicabile è determinato dalla data di deposito della sentenza impugnata.

Parte ricorrente ha svolto 4 motivi di ricorso, relativi a violazione dell’art. 132 c.p.c. e a vizi di motivazione.

Parte \D’Antrassi\ ha precisato che la causa era iniziata con azione di reintegra nel possesso di un’area pertinenziale di un’abitazione, recintata da parte resistente, la quale aveva locato al \Marangoni\ una porzione del fabbricato principale.

La precisazione testè svolta giova a comprendere la materia del contendere, che non è stata riassunta da parte attrice nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Come ha rilevato parte resistente, il ricorso è da dichiarare inammissibile per violazione del disposto di detta norma.

Ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 15808/08;

16315/07).

La giurisprudenza ha precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. 2097/07).

Nella specie la narrativa del ricorso nulla riferisce in ordine ai fatti di causa, nè del contenuto delle sentenze di merito e delle censure svolte in appello.

Va aggiunto che anche i motivi di ricorso si rivelano inammissibili, giacchè, come ha sostenuto il Procuratore generale in sede di pubblica udienza, i motivi svolti si risolvono nella richiesta al giudice di legittimità di una rivisitazione in fatto della vicenda processuale, preclusa alla Corte Suprema, che può solo esaminare la sentenza impugnata ai fini di rilevare eventuali vizi di motivazione o errori di diritto.

Ciò è di straordinaria evidenza quanto ai primi tre motivi, che citano genericamente le deposizioni testimoniali, invocando nuova valutazione.

Il quarto motivo, pur riferendo brani delle deposizioni, non assolve tuttavia al necessario dovere di criticare la sentenza sulla base di precisa analisi della stessa, restando viziato dalla omessa esposizione dei fatti e delle vicende di causa, indispensabile per comprendere la portata della critica.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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