Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2012, n. 4527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 marzo 2003 il tribunale di Napoli rigettava le domande svolte dai coniugi D.M.A. e I.M.C. contro P.V., relative alla pretesa illegittima realizzazione di un manufatto in muratura su suolo degli attori sito in (OMISSIS) e alla eliminazione del varco di accesso al fondo suddetto.

La corte di appello partenopea il 29 marzo 2006 dichiarava inammissibili il primo e secondo motivo di appello per difetto di specificità e il terzo perchè volto a dimostrare circostanze non decisive.

Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione.

Il P. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 366 bis c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è per più aspetti inammissibile. In primo luogo perchè i due motivi non attaccano la principale ratio decidendi. Esso lamenta infatti: a) violazione dell’art. 832 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

b) travisamento dei fatti "in relazione al diritto di proprietà degli attori ed accertamento giudiziale coperto da giudicato".

Entrambi i motivi ignorano il decisivo fondamento della decisione, costituito dalla mancanza di specificità dei motivi di gravame.

Il secondo profilo di inammissibilità concerne la violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c..

Quanto al motivo esposto in relazione all’art. 360, n. 3, si rileva la mancata formulazione del quesito di diritto.

Quanto alle censure che espongono vizi di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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