Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2012, n. 4526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 1992 M.G. ha agito per la conclusione coattiva di un contratto di acquisto di un terreno sito in comune di Poirino, promessogli da D.B.T., il quale ha resistito alla domanda, assistito da un curatore provvisorio, nominato nel giudizio di inabilitazione in corso.

Il tribunale di Torino ha accolto la domanda, ma la sentenza è stata impugnata da entrambe le parti.

M. ha chiesto che fosse escluso l’obbligo di pagamento degli interessi legali sul residuo prezzo; gli eredi di D.B. T., signori T., hanno riproposto la domanda volta all’annullamento del contratto per incapacità naturale.

La Corte piemontese il 2 marzo 2006, in accoglimento dell’appello incidentale, ha annullato il contratto preliminare ex art. 428 c.c..

M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 luglio 2006, resistito da controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono quattro.

Con il primo è denunciata insufficiente motivazione "in ordine al presupposto della malafede del contraente contemplato dall’art. 428 c.c., comma 2, mancato esame di punti decisivi della controversia".

Con il secondo sono denunciati contraddittoria motivazione in ordine al medesimo presupposto e contrasto della motivazione con l’effettiva efficacia probatoria di circostanze acquisite al giudizio, ivi comprese quelle ignorate nella motivazione medesima.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (Cass. 4640/07; 10432/09), è inammissibile.

Entrambi i motivi, che lamentano vizi di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, sono affetti da mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ, il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.

Ciò è quanto accade nella specie, a causa della omessa formulazione di un momento di sintesi dei motivi. Peraltro essi appaiono intesi ad ottenere una rivisitazione dei fatti di causa da parte del giudice di terza istanza, al quale sono state sottoposte le medesime valutazioni disattese dai giudici di appello, chiedendo che venga diversamente valutata la materia del contendere, il che è inammissibile in sede di legittimità. La parte indica come argomentazioni contraddittorie quelle che sono valutazioni circostanziate che i giudici di appello hanno logicamente concatenato e apprezzato in senso opposto a quanto ritiene parte ricorrente, ditalchè non v’è margine per un intervento della Suprema Corte.

Quanto al terzo e quarto motivo, parimenti occorre rilevare la mancanza della chiara indicazione del fatto controverso.

Il terzo motivo sembra inoltre riferirsi a circostanze marginali relative alla valutazione resa dalla Corte d’appello circa la incapacità naturale del contraente venditore, quali l’ora serale in cui fu stipulato il contratto e finisce con lo scadere nella doglianza generica per la insoddisfacente valutazione complessiva – secondo la unilaterale prospettiva del ricorrente.

Anche il quarto motivo, sempre afferente a vizi di motivazione circa l’esistenza della malafede in capo all’acquirente è inammissibile.

Esso manca della sintesi del fatto controverso e soprattutto si risolve nella richiesta di rivisitazione in fatto delle circostanze messe dalla Corte territoriale a fondamento del ragionamento presuntivo (es.: somma di danaro versata al preliminare).

Non emerge inoltre da quali risultanze processuali emergano riscontri contrarì a quanto affermato dalla sentenza in ordine a taluni fatti (es. contatti e trattative tra le parti, determinazione del M. in ordine alla conclusione dell’affare, che sarebbe "smentita da altri elementi acquisiti al giudizio", non dettagliatamente indicati in questa sede).

Va dunque ribadito che i vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 6064/08; 18709/07).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 6000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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