Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 12-10-2011, n. 36857 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nella sentenza n. 20850 resa nel procedimento relativo al ricorso proposto da C.M. nato in (OMISSIS) (RG n. 252/2011), udienza pubblica del 4 maggio 2011 è presente in motivazione un errore materiale dovuto ad un refuso.

Segnatamente, a pagina 3, nel secondo paragrafo, seconda riga, dopo le parole "tra i due reati" deve essere soppresso il seguente testo:

"e la lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio tenendo conto del principio in precedenza ricordato".

E sostituito con il seguente:

": nel presente caso, peraltro, non emerge alcun dato in base al quale ritenere che la lacuna motivazionale di cui sopra potrebbe essere colmata e dalla impostazione accusatoria non emergono indicazioni in tal senso. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio".

P.Q.M.

Dispone correggersi l’errore materiale come segue: a pagina 3, nel secondo paragrafo, seconda riga, della sentenza n. 20850/11 dopo le parole "tra i due reati" deve essere soppresso il seguente testo: "e la lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio tenendo conto del principio in precedenza ricordato" e sostituito con il seguente: ": nel presente caso, peraltro, non emerge alcun dato in base al quale ritenere che la lacuna motivazionale di cui sopra potrebbe essere colmata e dalla impostazione accusatoria non emergono indicazioni in tal senso. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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