Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4524 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.M. con istanza indirizzata all’Agenzia delle Entrate di Barletta chiedeva la riduzione alla metà dell’aliquota IRPEF applicata al TFR liquidato in occasione dell’adesione alle prestazioni del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito".

L’Agenzia adita respingeva l’istanza sul presupposto che lo Z. all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro non poteva vantare il requisito anagrafico dell’avvenuto raggiungimento dei 55 anni di età.

Z.M. impugnava il diniego con ricorso avanti alla Commissione provinciale di Bari che con sentenza in data 19.09.2007 lo respingeva.

Appellava il contribuente e la C.T.R. di Bari accoglieva il gravame ordinando all’Agenzia appellata di restituire all’appellante tutte le somme richieste con il ricorso introduttivo del giudizio.

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso, fondato su due motivi, l’Agenzia delle entrate.

Non svolge attività difensiva Z.M..

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che l’Avvocatura dello Stato poco prima dell’udienza pubblica ha depositato atto di transazione con il quale le parti danno atto di aver raggiunto un accordo che rende inutile il prosieguo del giudizio, con compensazione delle spese.

Consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere spese compensate.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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