Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 12-10-2011, n. 36890 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 14 novembre 2008 hanno proposto ricorso per cassazione S.F.R. e I.R. avverso la ordinanza in data 31 ottobre 2008 con la quale il Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile l’appello da essi presentato contro la sentenza del Giudice di pace di Carpi, emessa il 5 giugno 2007. Con la sentenza di primo grado, gli imputati erano stati condannati alla pena pecuniaria della multa ed al risarcimento del danno in relazione ai reati di lesioni volontarie, ingiuria e danneggiamento commessi nel settembre 2005 in danno di L.A..

Con l’ordinanza impugnata, tuttavia, il Tribunale affermava che l’appello era da ritenersi inammissibile perchè non erano state aggredite le statuizioni civili della sentenza ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37) ed inoltre il gravame non era convertibile in ricorso per cassazione in ragione della specifica opzione effettuata dalla difesa.

Deducono i ricorrenti che simile decisione confligge con la giurisprudenza assolutamente costante della Cassazione e che, comunque, il giudice avrebbe dovuto evitare di comprimere i diritti di difesa degli imputati, quantomeno convertendo il gravame nel mezzo di impugnazione (ricorso) che egli riteneva essere l’unico ammesso dall’ordinamento per il caso di specie.

I ricorsi sono fondati.

La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte è nel senso che sono appellabili tutte le sentenze del Giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l’affermazione di penale responsabilità (Rv. 246618; Massime precedenti Conformi: N. 1349 del 2004 Rv. 230205, N. 9777 del 2006 Rv. 234234, N. 7063 del 2009 Rv. 243234, N. 23555 del 2009 Rv. 244235; Rv. 245454; N. 45296 del 2005 Rv. 232716, N. 5098 del 2006 Rv. 233599, N. 9777 del 2006 Rv. 232423, N. 12609 del 2006 Rv. 234544, N. 33545 del 2006, Rv.

235226, N. 38733 del 2008 Rv. 242024, N. 5576 del 2009 Rv. 243288, N. 23555 del 2009 Rv. 244235).

E la ragione sta nel fatto che l’impugnazione proposta dall’imputato contro la sentenza del Giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa non vengano contestate esclusivamente la specie o l’entità della pena, deve essere qualificata come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l’art. 574 c.p.p., comma 4, nella parte in cui prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

L’ordinanza del Tribunale, improntata ad una interpretazione non in linea col principio più volte ribadito, deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere restituiti al medesimo Tribunale perchè proceda a celebrare il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena, per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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