Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 12-10-2011, n. 36856 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9/11/09, ha rigettato la istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione avanzata da P.M.C., ordine disposto con sentenza, resa dal Pretore di Torre del Greco, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con pronuncia del 23/9/97, irrevocabile in data 9/11/97.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della interessata, con i seguenti motivi:

– violazione di legge, L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4 e L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 1, in quanto l’ordine di demolizione andava revocato in dipendenza del silenzio-assenso venutosi a formare sulla domanda di condono, ritualmente presentata dalla interessata;

– violazione di legge D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, e L. n. 47 del 1985, art. 7, rilevato che l’ordine di demolizione andava, in ogni caso, revocato vista la incompatibilità di esso con l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale evidenzia la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede la inammissibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente a sostegno del rigetto della istanza avanzata dalla P., si palesa del tutto logica e corretta.

A giusta ragione il Tribunale ha evidenziato che l’immobile non risulta condonato, visto il mancato rispetto da parte della interessata delle disposizioni di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, n. 4, in ordine ai termini di deposito della documentazione da presentare in uno alla istanza di condono, in quanto il dettato normativo non lascia adito a dubbi sui tempi di inoltro e deposito della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, unitamente alla prova del pagamento della oblazione, nonchè della ulteriore documentazione specificamente richiesta, che andava effettuato al Comune competente, a pena di decadenza, entro il 31/3/95; di contro, come affermato nello stesso ricorso, la P. ha presentato la sola istanza di condono il 31/3/95 e poi la ulteriore la documentazione in data 15/3/99, oltre il termine ex lege fissato.

Peraltro, lo stesso Comune di Torre del Greco, con provvedimento del 28/6/01. nel constatare l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione del 22/9/95 e nel dare atto della avvenuta acquisizione gratuita dell’area al patrimonio del Comune medesimo, ha dichiarato inammissibile l’stanza di condono del 31/3/95.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte sul punto ha avuto modo di affermare che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, comma 3, non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal p.m., ove la amministrazione non abbia manifestato, con una delibera consiliare, la esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del bene, atteso che sia l’ordine di demolizione che la acquisizione ipso iure del bene al patrimonio comunale tendono allo stesso risultato, ovvero al ripristino dello stato originario dei luoghi (Cass. 27/4/05, Tardelli; Cass. 12/5/04. Maffongelli).

Osservasi, inoltre, che in caso di trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell’immobile abusivo, dell’area di sedime e di quella di pertinenza urbanistica, alla scadenza del termine fissato per la ottemperanza alla ordinanza sindacale di demolizione, è ancora possibile per il soggetto condannato dare esecuzione all’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, richiedendo al Comune la autorizzazione a procedere a proprie cura e spese alla demolizione, così come può ugualmente procedere la autorità giudiziaria, con la sola conseguenza che i materiali residui spetteranno all’ente locale, atteso che. precedentemente alla delibera del consiglio comunale che decide la conservazione delle opere abusive, per prevalenti interessi pubblici, i due procedimenti sanzionatori. attivati dalla autorità comunale e dalla autorità giudiziaria, sono non soltanto incompatibili, ma convergenti (Cass. 29/9/05. Gambino).

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la P. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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