Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4522 Litisconsorzio necessario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate di Frosinone ha rettificato, con distinti avvisi d’accertamento, il reddito da partecipazione sociale ritratto nell’anno 2000, da C.A. e C.M., quali soci, in ragione del 50% ciascuno, della S.n.c "SCAE di M. & A. Campoli". Le autonome impugnazioni proposte dai soci sono state accolte dalla CTP di Frosinone, con decisioni riformate dalla CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, che, con sentenze entrambe emesse il 9.10.2009 e depositate il 29.10.2009, ha dato atto di aver coevamente rigettato la pretesa fiscale nei confronti della Società, ed ha, pertanto, annullato l’accertamento nei confronti dei due soci.

Per la cassazione di tali sentenze, ha proposto separati ricorsi l’Agenzia delle Entrate, deducendo in entrambi: 1) la violazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, per non avere le sentenze riportato, neppure per sommi capi, le motivazioni esposte in quella emessa nei confronti della Società; 2) in subordine, l’omessa motivazione; 3) la violazione dell’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello, ritenuto pregiudiziale, avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della Società; 4) la contraddittorietà della motivazione. A. e C.M. resistono con controricorso, proponendo il primo ricorso incidentale condizionato.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va disposta la riunione al ricorso (iscritto al n. 2287 dell’anno 2010) proposto nei confronti di C. A., avverso la sentenza della CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina n. 661/39/09, del ricorso (iscritto al n. 2289 dell’anno 2010) proposto nei confronti di C.M., avverso la sentenza n. 660/39/09 della stessa CTR, in quanto relativi alla medesima res controversa.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14815/2008, cui va data continuità, hanno affermato che: "In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio". 3. La riunione dei giudizi, disposta con la presente sentenza, non è idonea a far salva l’integrità del contraddittorio, non essendone parte la Società. Deve, dunque, dichiararsi la nullità dell’intero rapporto processuale, che si è sviluppato senza la presenza di tutti i litisconsorti (Società ed intera compagine sociale) in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, dovendo, infine, precisarsi che l’ordinanza di questa Corte n. 26049 del 2011, con cui – secondo le affermazioni svolte dalla ricorrente in seno alla memoria – è stata cassata, con rinvio alla CTR, la sentenza richiamata nelle decisioni qui impugnate, non rileva ai fini qui in esame, attenendo, come si desume dal suo esame, ad accertamento IVA – relativo all’anno 2000- in cui non è previsto un meccanismo analogo a quello di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e non si determina, in conseguenza, la necessità del simultaneus processus.

4. Le sentenze emesse nei gradi di merito vanno dichiarate mille, restando assorbito l’esame del ricorso condizionato, con cui C.A. ha dedotto l’omessa pronuncia sulla questione pregiudiziale relativa alla nullità dell’avviso d’accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. La causa va rimessa alla CTP di Arezzo, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

5. Va, infine, disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i giudizi, qui riuniti, in ragione del rilievo "ex officio" della questione relativa all’integrità del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce al ricorso n. 2287 del 2010 quello iscritto al n. 2289 del 2010, e, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara la nullità delle sentenze d’appello e di primo grado e rinvia alla CTP di Frosinone. Compensa, interamente, tra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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