Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 12-10-2011, n. 36855 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 29.11.2010 il G.E. del Tribunale di Lamezia Terme rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di U. M., di revoca dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 21.12.2006, irrevocabile il 7.3.2007.

Riteneva il G.E. irrilevante la circostanza che l’ U., benchè proprietario, fosse rimasta estranea al procedimento penale all’esito del quale era stato disposto l’ordine di demolizione, in quanto la natura pubblicistica dell’ordine rendeva inapplicabile il principio civilistico della "res inter alios acta". Inoltre al GE, competono solo le controversie sull’esistenza, la legittimità e l’interpretazione del titolo o sull’eseguibilità dell’ordine di demolizione, per cui il fatto che l’immobile fosse adibito a civile abitazione di soggetti con problemi di salute era un profilo che non poteva essere prospettato in sede esecutiva.

Non essendo stata neppure indicata l’esistenza di atti amministrativi incompatibili con il disposto ordine di demolizione non poteva, pertanto, essere accolta l’istanza.

2) Propone ricorso per cassazione U.M., a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 24 e 27 Cost. in combinato disposto all’art. 40 c.p..

L’ordine di demolizione fu disposto nell’ambito di un processo penale a carico di P.F.. Il G.E. non ha tenuto conto che l’immobile, di cui è stata ordinata la demolizione, è di proprietà della U., in forza di scrittura privata in data 12.5.2003 tra M.R.S., legittimo proprietario, ed essa ricorrente.

La U. non ha avuto la possibilità di esplicare le proprie difese ed ha subito, in modo assolutamente abnorme, le conseguenze di atti compiuti nei confronti di altro soggetto.

Denuncia, altresì, il vizio di motivazione. Il G.E., nei ritenere inapplicabile il principio civilistico della res inter alios acta, non ha tenuto conto che nel caso di specie il P., nei confronti del quale è stata emessa la sentenza penale, non è stato mai il proprietario dell’immobile.

La mancata corrispondenza di proprietà tra il condannato ed il bene oggetto di demolizione è questione che può certamente essere fatta valere in sede esecutiva.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 21.12.2006 dal Tribunale di Lametia Terme risulta che il 16.3.2006 Ufficiali di Polizia Municipale del Comune di Lamezia Terme effettuavano un accesso in località Ficarelle del Comune di Lamezia, accertando che il "titolare del sito, odierno imputato" non produceva alcuna autorizzazione documentale per le opere poste in essere (fabbricato a tre piani fuori terra rialzato dal piano di campagna), per cui procedevano al sequestro delle opere in questione. Il P. non contestava minimamente di essere il proprietario del sito e di aver realizzato la costruzione, tanto che chiedeva l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..

3.2) La ricorrente assume di aver acquistato con scrittura privata del 12.5.2003, e perciò in epoca antecedente al processo, l’immobile. Tale scrittura non ha alcuna data certa (tra l’altro la data del 12.5.2003 risulta corretta a penna ed il pagamento del residuo prezzo di acquisto era previsto per il 31.5.2006) e, per di più, riguarda un "fondo agricolo di natura agrumeto.." senza alcun riferimento all’esistenza di un fabbricato.

3.3) Come correttamente fa rilevare anche il P.G. nella sua requisitoria, non vi è stata alcuna trascrizione immobiliare avente ad oggetto la compravendita del terreno.

Ma anche se vi fosse la prova certa di un trasferimento della proprietà dell’immobile non per questo potrebbe essere paralizzato l’ordine di demolizione emesso in relazione al manufatto su di esso realizzato.

La giurisprudenza di questa Corte e, sul punto, assolutamente consolidata.

"In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 7, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l’opera attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 35525 del 24.4.2001).

Anche di recente è stato ribadito che "L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato" (Cass. pen. sez. 3 n. 47281 del 21.10.2009) Infatti "la natura pubblicistica dell’ordine rende inapplicabile il principio civilistico della res inter alios acta" (Cass. pen. sez. 3 n. 801 del 2.12.2010).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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