Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 12-10-2011, n. 36854 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Trattasi di decisione che rientra tra i poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sulla intera notitia criminis; il secondo, secondo cui è abnorme, e. pertanto, ricorribile per cassazione, la ordinanza con la quale il g.i.p., all’esito della udienza camerale fissata, dopo avere ordinato l’espletamento di nuove indagini, rinvii contestualmente a nuova udienza per l’ulteriore corso, in quanto, così facendo, crea un vincolo che può incidere sull’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. e sulle sue valutazioni conclusive circa la idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.

Ne consegue che l’abnormità è stata ravvisata dal supremo Collegio solo nel caso in cui il g.i.p. abbia disposto nuove indagini e rinviato ad udienza fissa, ma non nel caso in cui lo stesso g.i.p. si sia limitato a richiedere un supplemento di indagini, anche con specifica indicazione degli accertamenti ritenuti necessari, fissando un termine per il relativo espletamento, ma non l’udienza per la prosecuzione e la relativa pronuncia.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è rimasto entro i limiti della normativa ed in corretta aderenza al dettato giurisprudenziale, visto che il giudice ha ritenuto altamente opportuno, in forza del potere ex lege ad esso attribuito, l’espletamento di una consulenza al fine di ricostruire l’iter amministrativo seguito per la realizzazione della rete di teleriscaldamento, oggetto di doglianza, il tutto previo iscrizione nel registro degli indagati, per il titolo di reato già iscritto in atti a mod. 44, del legale rappresentante della Energy Project, anche quale garanzia di corretto, pieno, contraddittorio. con riferimento alle espletande indagini, con concessione di un termine di mesi otto per l’assolvimento dell’incombente predetto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del p.m..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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