Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4515 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento di maggior imponibile irpef per l’anno 1999, notificatole in conseguenza dell’accertamento operato, per la medesima annualità, nei confronti della s.r.l. Arcasa di cui era socia al 99%.

L’adita commissione provinciale ha accolto il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

La decisione della commissione regionale è così motivata: "Il Collegio rileva che, a fronte di specifica contestazione di parte resistente in ordine alla mancata allegazione del verbale di constatazione all’avviso di accertamento, l’appellante non fornisce alcuna valida prova a sostegno, rafforzando in tal modo l’assunto della contribuente e le doglianze avanzate in ordine al pregiudizio dei diritti della difesa. Il Collegio rileva che, nel caso di specie, l’Ufficio non supporta le sue argomentazioni che restano pertanto mere e generiche affermazioni prive di riscontro probatorio.

L’appellante ripropone, in questa sede. le stesse affermazioni già disattese dai primi giudici con ampia e diffusa motivazione …".

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Deducendo violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo nonchè violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’Agenzia censura la decisione impugnata per aver ritenuto l’avviso di accertamento impugnato illegittimo per mancata allegazione del p.v.c., prestando mera adesione all’assunto dei giudici di primo grado e senza nulla contrapporre alle proprie deduzioni (riprodotte in ricorso in ossequio al criterio dell’autosufficienza) in merito all’avvenuta allegazione all’accertamento a carico della socia di quello emesso a carico della società (da cui il primo originava), ed alla sottoscrizione da parte della socia medesima del p.v.c. elevato nei confronti della società.

Il ricorso è fondato con specifico riferimento al dedotto vizio motivazionale.

La decisione del giudice di appello si rivela, infatti, del tutto apodittica, in quanto, non offrendo esplicitazione alcuna delle ragioni del superamento delle contrapposte argomentazioni dell’Agenzia, risulta esclusivamente fondata su affermazioni meramente tautologiche e sul rinvio semplicemente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 18625/10, 7449/07, 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 1539/03), alla decisione di primo grado.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la determinazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la determinazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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