Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 12-10-2011, n. 36847 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale in data 14 giugno 2010 il giudice dell’esecuzione del tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la sospensione o la revoca dell’ingiunzione del PM a demolire manufatti abusivi, disposta con sentenza definitiva di condanna. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza di rigetto dell’incidente di esecuzione dovendosi ritenere l’avvenuta estinzione ex art. 173 c.p. dell’ordine di demolizione trattandosi di sanzione amministrativa;

2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata sospensione della procedura di demolizione in pendenza di una domanda di definizione degli illeciti edilizi per oblazione ex L. n. 724 del 1994;

3) inosservanza o erronea applicazione della legge riguarda l’impossibilità per il pm di curare l’esecuzione dell’ordine di demolizione competendo tale potere al sindaco.

Ciò posto, è pacifico che "l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale…" (cfr. S.U. n. 15 del 19.6.1994). Nell’affermare detto principio le Sezioni Unite hanno precisato che ai sensi dell’art. 665 c.p.p. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione.

Il ricorso va dunque qualificato come opposizione e gli atti devono essere conseguentemente trasmessi al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore esame trattandosi di impugnazione avverso ordinanza "de plano".

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Qualificato il ricorso come opposizione all’esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Torre Annunziata per il relativo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *